P. Costantino (Approfondimento 9/6/2011)
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Il Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (cd. t.u. Ambiente) è dedicato, come noto, alle procedure di bonifica di siti contaminati.
Per espresso richiamo dell’art. 239 (Principi e campo di applicazione), che apre il suddetto Titolo, l’intera materia è stata legislativamente impostata in armonia con i principi e con le norme comunitarie e “con particolare riferimento al principio «chi inquina paga»”.
Per quanto seguirà nel presente contributo, è utile ricordare che secondo la giurisprudenza nazionale, una corretta applicazione del principio «chi inquina paga», cui si ispira la normativa comunitaria (art. 174, ex art. 130/R, Trattato CE), “impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione” (T.A.R. Toscana, sentenza n. 594/2010).
Detto principio, quindi, prevede la responsabilità piena dell’autore (materiale o “morale”) dell’inquinamento; ai fini della predetta responsabilità “è perciò necessario che sussista e sia provato, attraverso l’esperimento di un’adeguata istruttoria, il rapporto di causalità tra l’azione o l’omissione dell`autore dell`inquinamento e il superamento - o pericolo concreto ed attuale di superamento - dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile meramente in ragione di tale qualità” (T.A.R. Toscana, sentenza n. 565/2011).
Su questa basi, l’intera regolamentazione degli interventi di bonifica prevede, quale principale protagonista, il soggetto a cui è imputabile la situazione di contaminazione. Ed è così che, ad esempio, costui è gravato dell’obbligo di comunicare alle autorità l’esistenza di una possibile situazione di inquinamento oppure l’obbligo di attivarsi prontamente per mettere in sicurezza l’area inquinata (si veda l’art. 242, t.u. Ambiente).
Tuttavia, visto che l’esigenza principale della normativa è principalmente quella di arginare la contaminazione posta in essere nonché quella – assai più complicata – di procedere alla “ripulita” dell’area inquinata, la stessa normativa richiamata assegna molti obblighi/oneri anche ad altri soggetti, che sono magari legati da un rapporto giuridico con l’area inquinata ma che con la vera e propria situazione di contaminazione non c’entrano nulla.
Ed è così che, oltre al citato responsabile dell’inquinamento, lo stesso Titolo V prevede il possibile coinvolgimento anche di altri soggetti.
Ad esempio, l’art. 244, dedicato alle ordinanze con cui l’autorità competente impone determinati obblighi al responsabile della potenziale contaminazione, all’ultimo comma prevede l’intervento pubblico per risolvere il problema ambientale come ultima istanza laddove il vero responsabile non si sia attivato o non sia individuabile né vi abbia pro0vveduto “altro soggetto interessato”; ancor più importante è, invece, il successivo art. 245, appositamente rubricato “Obblighi di intervento e di notificazione da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione”.
Ebbene, com’è intuibile già dalla dicitura riportata, il t.u. prevede la possibilità che le procedure per gli interventi riparatori “possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili”, spiegando poi che costoro sono il “proprietario” (non responsabile) o il “gestore” (a vario titolo) dell’area su cui viene rilevata la contaminazione, ovvero qualunque “altro soggetto interessato”. Questi soggetti, dunque, vengono chiamati dalla legge ad eseguire i possibili interventi di bonifica/messa in sicurezza/ripristino delle aree contaminate, naturalmente nel caso in cui il soggetto responsabile dell’inquinamento non sia individuabile oppure, ancorché individuato, non si attivi.
Un’impostazione del genere è sicuramente degna di pregio sul versante “ecologista”, perché a prescindere dalla punibilità, attraverso le sanzioni ripristinatorie, del reale responsabile dell’inquinamento, questa mira piuttosto alla riparazione e/o al contenimento del danno ambientale posto in essere, coinvolgendo chiunque abbia un rapporto diretto con l’area contaminata.
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