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I rischi derivanti dall'amianto

Pubblicato il 28/12/2009
Pubblicato in: Sicurezza

A. Zuco (Progetto Sicurezza n. 3/2009) -

L’utilizzo dell’amianto

Le sue caratteristiche chimiche quali la resistenza al calore, le sue proprietà di termodispersione, fonoassorbenza e la sua particolare struttura fibrosa lo resero sin da subito ottimale per una serie di molteplici attività produttive. Tali attività si estrinsecarono nei seguenti settori.

Industria
Isolante termico di impianti (centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie).
Isolante termico negli impianti a bassa temperatura (impianti frigoriferi, impianti di condizionamento).
Isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici.
Materiale fonoassorbente.
Materia prima per produrre manufatti e oggetti di varia natura.

Edilizia
Centrali termiche o nei garage degli edifici spruzzato su travi metalliche o in cemento armato, sui soffitti, come componente delle coppelle che ricoprono le tubazioni che trasportano fluidi caldi dalle caldaie.
Coperture di edifici industriali o civili sotto forma di lastre ondulate o piane in cementoamianto (eternit).
– Pareti divisorie o nei pannelli in cementoamianto
dei soffitti di edifici prefabbricati
(scuole e ospedali).
– Canne fumarie in cemento-amianto (eternit).
– Serbatoi e nelle condotte in cemento-amianto
(eternit) per l’acqua.
– Pavimenti in vinil-amianto (linoleum).
– Elettrodomestici quali asciugacapelli, forni, stufe,
ferri da stiro, prese e guanti da forno, teli da
stiro, cartoni posti a protezione di stufe, caldaie,
termosifoni, tubi di evacuazione fumi

Trasporti

– Materiale isolante di treni, navi e autobus.
– Freni e frizioni.
– Schermi parafiamma.
– Coibentazione di tubature, sale macchine ed
apparati motore.
– Guarnizioni.
– Vernici e mastici “antirombo”

L’amianto è inoltre stato utilizzato per una serie di attività non ricollegate ai settori industriali quali:
– adesivi e collanti;
– tessuti ignifughi per arredamento quali tendaggi e tappezzerie;
– tessuti per imballaggio;
– sabbia artificiale per giochi dei bambini;
– trattamento del riso per il mercato giapponese;
– tessuti per abbigliamento ignifughi e non come feltri per cappelli, cachemire sintetico,
coperte, grembiuli, giacche, pantaloni, ghette, stivali;
– carta e cartone (filtri per purificare bevande, filtri di sigarette e da pipa, assorbenti igienici interni, supporti per deodoranti da ambiente, suolette interne da scarpe);
– nei teatri (sipari, scenari che simulano la neve, per protezione in scene con fuoco,
per riprodurre la polvere sulle ragnatele, su vecchi barili).+

Le proprietà dell’amianto
Le caratteristiche peculiari che resero l’amianto uno dei materiali più utilizzati nei vari settori produttivi furono essenzialmente due: la capacità di assorbimento acustico e la capacità di isolamento termico.
L’assorbimento acustico è un fenomeno fisico che si manifesta ogni volta che un’onda sonora colpisce un corpo solido: la riflessione dell’onda sonora sarà tanto minore quanto più soffi ce e poroso sarà il solido dove tale onda va a rifrangersi.  A questo proposito, l’amianto veniva utilizzato applicandolo a spruzzo su pareti o soffitti, andando a formare un sottile strato di alcuni centimetri di spessore: ciò rendeva l’acustica degli ambienti trattati ovattata, con rumori meno intensi ed assenza di echi in caso di dialogo umano. L’isolamento termico è una proprietà fisica di alcuni materiali che consiste nella capacità di opporre notevole resistenza al passaggio del calore; per le sue proprietà termoisolanti, l’amianto venne largamente utilizzato per attività quali l’isolamento di caldaie, forni, per la fasciatura di tubazioni e per il trasporto del vapore.

L’eternit
La storia di questo materiale risale ai primi anni del ’900. Nel 1901 l’austriaco Ludwig Hatschek brevettò un composto in cemento amianto che battezzò col nome di eternit (dal latino aeternitas), dopo avere nel 1902 acquistato la licenza per la produzione, Alois Steinmann ne iniziò nel 1903 la produzione su scala industriale fondando la ditta “Schweizerische Eternitwerke AG” nel Comune svizzero di Niederurnen. L’eternit si affermò già nel suo primo decennio di vita come materiale richiestissimo e utilizzabile per una grande varietà di produzioni industriali: nel 1911 vennero prodotte lastre e tegole, nel 1915 fioriere, nel 1928 iniziò la produzione di tubi in fibrocemento, utilizzati fino agli anni ’70 per la realizzazione delle tubature degli acquedotti, e nel 1933 vennero prodotte le lastre ondulate per coperture di tetti e capannoni. Utilizzato a partire dagli anni ’40 per una moltitudine di oggetti di uso quotidiano, nel 1963 venne reso disponibile in più colorazioni. A partire dal 1984 si iniziarono a sostituire le fibre di asbesto con materiali non cancerogeni, per terminare completamente la produzione nel 1994.
Ciò che rese così utilizzato il cemento-amianto fu la sua notevole resistenza alla corrosione, alla temperatura ed all’usura, nonché per la sua estrema leggerezza. Queste caratteristiche gli permisero di primeggiare fi no agli anni ’80 quale materiale prescelto per edilizia, coperture di tubi, cisterne e pannelli antincendio, guarnizioni di freni, coibentazioni termiche ed acustiche.  In Italia vi furono due principali centri di produzione di eternit, a Casale Monferrato e a Broni.
Nel primo sito in particolare le contaminazioni a seguito di esposizione all’amianto raggiunsero le mille unità, anche a causa del fatto che l’azienda produttrice disperdeva con dei potenti areatori la polvere di amianto anche fuori dai confini aziendali, cosicché entrarono in contatto con tale sostanza anche persone estranee all’attività produttiva.

La nocività dell’amianto e i rischi per la salute
Sebbene la presenza in sé dell’amianto non fosse pericolosa, già all’inizio del ’900 l’organizzazione mondiale della sanità scoprì che l’amianto era estremamente nocivo per la salute umana se inalato. La sua pericolosità deriva infatti dal grado di libertà delle fibre, ovvero dalla capacità dei materiali contenenti amianto di rilasciare nell’aria fibre potenzialmente inalabili. Essendo l’asbesto un materiale friabile e fibroso, è facile che vengano sprigionate nell’aria, per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione (lavorazione e manipolazione, vibrazioni, infiltrazioni di umidità) particelle di dimensione ridottissima che, una volta inalate, sono in grado di depositarsi negli alveoli polmonari, nei bronchi e nella pleura provocando danni irreversibili ai tessuti e l’insorgenza di malattie polmonari. Inoltre, non esistendo una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell’aria non sia pericolosa, ne deriva che l’inalazione anche di una sola fibra possa causare patologie anche mortali; è logico che un’esposizione prolungata nel tempo o ad elevate quantità aumenterà esponenzialmente le probabilità di contrarre tali patologie.
Il trasporto di fibre nelle vie respiratorie è determinato dal loro comportamento aerodinamico.
Il Dae– diametro equivalente di una particella di densità unitaria ha lo stesso comportamento aerodinamico della fibra considerata. Il massimo di Dae respirabile è circa 13 μm per una fibra di forma regolare, corrispondente ad un diametro reale di circa 3,5 μ. Fibre con diametro maggiore di 3 μ riescono difficilmente a raggiungere gli alveoli. Più una fibra ha una misura di micron bassa, più è piccola. La nocività delle polveri in generale dipende dalle loro dimensioni e dalla loro capacità di raggiungere le diverse parti dell’apparato respiratorio.
Qui sotto si riassumono le incidenze a livello respiratorio in base alla grandezza delle fibre:
- oltre i 7 μm: cavità orale e nasale
- fino a 7 μm: laringe
- fino a 4,7 μm: trachea e bronchi primari
- fino a 3,3 μm: bronchi secondari
- fino a 2,1 μm: bronchi terminali
- fino a 1,1 μm: alveoli polmonari.
È convenzione, inoltre, suddividere il particolato atmosferico in funzione del diametro aerodinamico nelle seguenti frazioni:
ultrafine (ultra-sottile): diametro aerodinamico compreso tra 0,01 e 0,1 μm;
fine (sottile): diametro aerodinamico compreso tra 0,1 e 2,5 μm;
coarse (grossolana): diametro aerodinamico compreso tra 2,5 e 100 μm.
In considerazione della capacità di penetrazione nelle vie respiratorie, possiamo distinguere tre diverse frazioni:
frazione inalabile: include tutte le particelle che riescono a entrare dalle narici e dalla bocca;
frazione toracica: comprende le particelle che riescono a passare attraverso la laringe e ad entrare nei polmoni durante l’inalazione, raggiungendo la regione tracheo-bronchiale (inclusa la trachea e le vie cigliate);
frazione respirabile: include le particelle sufficientemente piccole da riuscire a raggiungere la regione alveolare, incluse le vie aeree non cigliate e i sacchi alveolari.
Per esempio, le fibre di crisotilo, avendo una forma sinuosa, sono meno penetranti, mentre le fibre di crocidolite e amosite, avendo forma aghiforme, sono in grado di penetrare più facilmente nei polmoni fino a raggiungere gli alveoli polmonari.
È proprio il comportamento aerodinamico delle fibre a condizionare la loro possibilità di raggiungere le vie respiratorie più periferiche e depositarvisi, condizionando cioè, la loro “respirabilità o biodisponibilità” e conseguentemente, insieme alle caratteristiche chimiche, la permanenza nel tessuto biologico. Per tali motivi, la c.d. “bioresistenza” delle fibre di amianto ha un maggiore potere patogenetico ed è nettamente superiore alle fibre minerali artificiali di vetro (MMMF, Man made mineral fibers). Mentre la legislazione precedente al d.lgs. 81/2008 individuava i valori limite di esposizione (o TLV), per 8 ore giornaliere, in 0,6 fibre/cm3 per il crisolito e 0,2 fibre/cm3 per tutte le altre varietà di amianto, il nuovo decreto fissa i valori limite di esposizione (o TLV) in maniera molto più restrittiva in 0,1 fibre/cm3 per un riferimento di 8 ore di esposizione (4).

Le malattie legate all’esposizione all’amianto
Gli effetti nocivi che si verificano a seguito dell’inalazione di particelle di amianto sono derivati da meccanismi patogenetici di natura irritativa, degenerativa, cancerogena e possono determinare l’insorgere di diverse malattie. Tali malattie sono:
asbestosi;
mesotelioma;
carcinomi polmonari;
tumori del tratto gastro-intestinale, della laringe e di altre sedi.
Le patologie derivanti dalla respirazione di fibre di asbesto sono tutte caratterizzate da un lungo intervallo di tempo tra l’inizio dell’esposizione e la comparsa dei primi sintomi della malattia: tale intervallo, definito “tempo di latenza”, può in generale durare anche decenni. Il rischio per la salute sarà da valutare in base a numerosi fattori: esso sarà direttamente proporzionale a vari fattori quali la quantità ed al tipo di fibre inalate, la loro stabilità e la predisposizione individuale del soggetto esposto allo sviluppo della malattia.
L’asbestosi
È una patologia cronica caratterizzata da un processo degenerativo polmonare, costituito dalla formazione di cicatrici fibrose sempre più estese che provocano un ispessimento e indurimento del tessuto polmonare (riducendone l’elasticità), il quale causa un sempre più difficile scambio di ossigeno fra aria inspirata e sangue e conseguentemente una gravissima insufficienza respiratoria.  Una volta che le fibre di amianto raggiungono gli alveoli polmonari, il sistema immunitario si attiva provocando una reazione infiammatoria al corpo estraneo. La sintomatologia si evidenzia in difficoltà respiratoria, dapprima sotto sforzo e successivamente anche a riposo, dal senso di costrizione toracica, tosse, fino alla comparsa di tumore polmonare o pleurico. È possibile diagnosticare l’asbestosi tramite radiografi a toracica (la quale evidenzierà la presenza di placche pleuriche calcifiche, ispessimenti, addensamenti alveolari), con una Tomografi a computerizzata ad alta risoluzione (HRTC), con una risonanza magnetica o con la ricerca dei corpuscoli di amianto nel materiale secreto dalle mucose respiratorie (espettorato).
Il mesotelioma
È un tumore maligno, una neoplasia (5) che può colpire il mesotelio (lo strato di cellule che riveste le cavità sierose del corpo: pleura, peritoneo, pericardio, cavità vaginale e dei testicoli). Si tratta di un tumore maligno “patognomonico”, in quanto ad oggi riconosciuto solo per esposizione ad amianto, soprattutto di tipo anfibolo (in più del 90% dei casi a causa della crocidolite e della amosite), che porta alla obliterazione dello spazio pleurico con conseguente blocco polmonare.  Il periodo di latenza di questa patologia è particolarmente elevato (dai 15 ai 45 anni), con un decorso della malattia che invece si sviluppa rapidamente (circa 1-2 anni), accompagnato da un progressivo deterioramento delle condizioni generali con diffusione del tumore in altre sedi per il passaggio delle cellule tumorali nel circolo ematico e/o linfatico. Purtroppo, il mesotelioma è inoltre caratterizzato da un’alta aggressività e da una assenza di terapie efficaci.
Carcinoma polmonare
È in generale il tumore maligno più frequente, e si verifica anche per esposizioni non specifiche, con un periodo di latenza fissato tra i 15 ed i 20 anni. In particolare, è stato riscontrato un effetto potenziante a livello cancerogeno da parte del fumo di sigaretta, il quale amplifica l’effetto sinergico della malattia.
Tumori del tratto gastro-intestinale, della laringe e di altre sedi. Anche se la frequenza di manifestazione di questi tumori è minore rispetto a quello polmonare, l’esposizione all’asbesto provoca l’insorgenza di tumori focalizzati nel tratto gastrointestinale, nella laringe e in altre sedi del corpo.  Anche per questi tumori i disturbi sono rappresentati da compromissione dello stato generale di salute, da disturbi della funzione stessa degli organi colpiti e da segni di compressione degli organi adiacenti.

La normativa sull’amianto
Il d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 è stata la prima normativa in Italia ad occuparsi dell’amianto. Ai sensi dell’art. 23 del decreto stesso (poi ripreso dai successivi provvedimenti in materia) vengono indicati con il termine amianto i seguenti silicati fibrosi:
– actinolite (n. CAS 77536-66-4);
- amosite (n. CAS 12172-73-5);
- antofillite (n. CAS 77536-67-5);
- crisotilo (n. CAS 12001-29-5);
- crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
- tremolite (n. CAS 77536-68-6).
Con la legge 27 marzo 1992, n. 257, in Italia sono state vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto. Tale legge è stata anche il primo provvedimento ad introdurre benefici consistenti in una rivalutazione contributiva del 50% a fini pensionistici per i lavoratori esposti all’asbesto. Con i successivi d.m. 6 settembre 1994 e 14 maggio 1996, sono state stabilite le procedure e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica nei confronti delle strutture contenenti amianto.

La bonifica dell’amianto
I metodi di bonifica che possono essere attuati, sono suddivisi in tre tipi:
1) Rimozione: con tale procedimento si elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell’edificio. Esso comporta però tre conseguenze: è la procedura con i costi ed i tempi più elevati, richiedendo in generale la sostituzione del materiale rimosso; produce notevoli quantità di rifiuti tossici e nocivi da smaltire; comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell’ambiente.
2) Incapsulamento: utilizzata prevalentemente per interventi su materiali poco friabili e di tipo cementizio, questa procedura si applica trattando l’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che, a seconda del tipo di prodotto usato, vanno a formare una pellicola di supporto e di protezione sulla superficie esposta, ripristinandone l’aderenza.  Rispetto alla rimozione, i costi ed i tempi dell’incapsulamento sono moderati; non è richiesta una successiva applicazione di prodotti sostitutivi e non produce rifiuti tossici; il rischio per i lavoratori addetti e per l’inquinamento dell’ambiente è generalmente minore. Ovviamente, a causa della permanenza dell’amianto nell’edificio bonificato, è necessario predisporre un programma di controllo e manutenzione. Dovrà inoltre essere verificata con periodicità l’efficacia dell’incapsulamento, nell’eventualità di alterazioni o danneggiamenti, ed eventualmente ripetere l’incapsulamento. Nel caso di rimozione di materiale contenente amianto precedentemente incapsulato, la procedura sarà più complessa, a causa della difficoltà di bagnare il materiale per l’effetto impermeabilizzante ottenuto con l’incapsulamento stesso. È da valutare infine che l’incapsulamento può alterare le proprietà antifiamma e fonoassorbenti del rivestimento di amianto.
3) Confinamento: indicata per la bonifica di aree circoscritte e nel caso di materiali facilmente accessibili, tale procedura consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. È importante considerare che, se il confinamento non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continuerà all’interno del confinamento. Chiaramente, in caso di necessità di accesso frequente all’interno dell’area confinata, non sarà consigliabile scegliere questo tipo di bonifica. I costi di tale procedura sono contenuti se l’intervento non comporti lo spostamento dei vari impianti (elettrico, termoidraulico, di ventilazione ecc.). Poiché l’amianto rimane all’interno della porzione di edificio confinato, occorrerà un programma di controllo e manutenzione costante, comprensiva del mantenimento in efficienza della barriera di confinamento.
I decreti ministeriali citati precisano, a scopo orientativo, indicazioni per la scelta del metodo di bonifica da utilizzare nel caso concreto. È bene ricordare che:
- un intervento di rimozione spesso non costituisce la migliore soluzione per ridurre l’esposizione ad amianto, se viene condotto impropriamente può elevare la concentrazione di fibre aerodisperse, aumentando, invece di ridurre, il rischio di malattie da amianto;
- materiali accessibili, soprattutto se facilmente danneggiabili, devono essere protetti da un idoneo confinamento;
- prima di scegliere un intervento di incapsulaggio deve essere attentamente valutata l’idoneità del materiale di amianto a sopportare il peso dell’incapsulante.
In particolare, i trattamenti incapsulanti non sono indicati:
- nel caso di materiali molto friabili o che presentano scarsa coesione interna o adesione al substrato, in quanto l’incapsulante aumenta il peso strutturale aggravando la tendenza del materiale a delaminarsi o a staccarsi dal substrato;
- nel caso di materiali friabili di spessore elevato (maggiore di 2 cm), nei quali il trattamento non penetra molto in profondità e non riesce quindi a restituire l’adesione al supporto sottostante.
Il distacco dell’amianto può essere facilitato:
- nel caso di infiltrazioni di acqua: il trattamento impermeabilizza il materiale così che si possono formare internamente raccolte di acqua che appesantiscono il rivestimento e ne disciolgono i leganti, determinando il distacco;
nel caso di materiali facilmente accessibili, in quanto il trattamento forma una pellicola di protezione scarsamente resistente agli urti, non dovrebbe essere mai effettuato su superfici che non siano almeno a 3 metri di altezza, in aree soggette a frequenti interventi di manutenzione o su superfici, a qualsiasi altezza, che possano essere danneggiate da attrezzi (es. soffitti delle palestre);
nel caso di installazioni soggette a vibrazioni (aeroporti, locali con macchinari pesanti, ecc.): le vibrazioni determinano rilascio di fibre anche se il materiale è stato incapsulato.  Tutti i metodi di bonifica alternativi alla rimozione presentano costi minori a breve termine. A lungo termine, il costo aumenta per la necessità di controlli periodici e di successivi interventi per mantenere l’efficacia e l’integrità del trattamento.
Interventi di ristrutturazione o demolizione di strutture rivestite di amianto devono sempre essere preceduti dalla rimozione dell’amianto stesso.

La bonifica del cemento-amianto
Come già precisato, le lastre di cemento-amianto (eternit) impiegate per la copertura edilizia, sia piane che ondulate, non sono di per sé pericolose in quanto sono costituite da materiale non friabile che non tende a liberare, quando si trova in stato ottimale di conservazione, fibre di amianto nell’aria. Anche quando si trova all’interno di edifici, in assenza di manomissioni l’eternit non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre. Non è così per il materiale esposto agli agenti atmosferici, il quale subisce un progressivo deterioramento ad azioni delle piogge, degli sbalzi termici, dell’erosione eolica e dei microrganismi vegetali. A causa di tali situazioni, nel corso del tempo si possono verificare alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre di amianto ed eventualmente fenomeni di liberazione nell’atmosfera di tali fibre.
Al fine di valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, bisogna considerare:
- la friabilità del materiale;
- lo stato della superficie ed in particolare l’evidenza di affioramenti di fibre;
- la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;
- la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d’acqua, grondaie, ecc.;
- la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.
La bonifica delle coperture in cemento-amianto deve necessariamente essere effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre. I metodi di bonifica applicabili sono:
1) rimozione: le operazioni devono essere condotte salvaguardando l’integrità del materiale in tutte le fasi dell’intervento, comporta la produzione di notevoli quantità di rifiuti contenenti amianto che devono essere correttamente smaltiti, comporta la necessità di installare una nuova copertura in sostituzione del materiale rimosso.
2) Incapsulamento: possono essere impiegati prodotti impregnanti, che penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti ricoprenti, che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto, i ricoprenti possono essere convenientemente additivati con sostanze che ne accrescono la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UVA e con pigmenti. Generalmente, i risultati più efficaci e duraturi si ottengono con l’impiego di entrambi i prodotti. Può essere conveniente applicare anche sostanze ad azione biocida.  L’incapsulamento richiede necessariamente un trattamento preliminare della superficie del manufatto, al fi ne di pulirla e di garantire l’adesione del prodotto incapsulante, il trattamento deve essere effettuato con attrezzature idonee che evitino la liberazione di fibre di amianto nell’ambiente e consentano il recupero ed il trattamento delle acque di lavaggio.
3) Sopracopertura: il sistema della sopracopertura consiste in un intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per tale scelta il costruttore od il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti per la relativa struttura. L’installazione comporta generalmente operazioni di foratura dei materiali di cementoamianto, per consentire il fissaggio della nuova copertura e delle infrastrutture di sostegno, che determinano liberazione di fibre di amianto. La superficie inferiore della copertura in cementoamianto non viene confinata e rimane, quindi, eventualmente accessibile dall’interno dell’edificio, in relazione alle caratteristiche costruttive del tetto. Nel caso dell’incapsulamento e della sopracopertura si rendono necessari controlli ambientali periodici ed interventi di normale manutenzione per conservare l’efficacia e l’integrità dei trattamenti stessi.

La protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto nel d.lgs. 81/2008
Senza andare ad incidere sulle disposizioni del d.lgs. 257/1992, il quale resta valido e pienamente applicabile, il d.lgs. 81/2008 si preoccupa di disciplinare le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, dalla manutenzione alla rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, dallo smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti alla bonifica delle aree in cui sia presente l’asbesto.
Dopo aver indicato quale “amianto” i silicati fibrosi già elencati nel contenuto dell’art. 23 del d.lgs. 257/1992, il d.lgs. 81/2008 precisa che sia obbligo del datore di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, di adottare (anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali) ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Se sussiste anche il minimo dubbio sulla eventuale presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, il datore di lavoro deve ricomprendere nella valutazione del rischio i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di effettuare nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possano comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto. Prima dell’inizio di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, è necessario che il datore di lavoro presenti una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio; la notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a)ubicazione del cantiere;
b)tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c)attività e procedimenti applicati;
d)numero di lavoratori interessati;
e)data di inizio dei lavori e relativa durata;
f)misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.
Va inoltre effettuata un’ulteriore notifica ogni qualvolta avvenga una modifica delle condizioni di lavoro tale da poter comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto. La documentazione relativa alla notifica deve essere messa a disposizione per la consultazione ai lavoratori o loro rappresentanti che lo richiedano. Per quanto riguarda le misure igieniche da adottare, fermi restando gli obblighi già menzionati, il datore di lavoro deve adottare appropriate misure affinché:
1) i luoghi di lavoro siano delimitati e contrassegnati da appositi cartelli, accessibili esclusivamente ai lavoratori addetti e sottoposti a divieto di fumo;
2) siano predisposte aree speciali per mangiare e bere senza rischi di contaminazioni;
3) i lavoratori dispongano di adeguati indumenti e dispositivi di protezione individuale;
4) detti indumenti rimangano in azienda e siano trasportati all’esterno (in contenitori chiusi) per essere lavati da lavanderie specializzate;
5) detti indumenti siano riposti in aree separate da quelle per gli abiti civili;
6) i lavoratori dispongano di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
7) l’equipaggiamento protettivo sia contenuto in appositi locali e controllato e pulito dopo ogni utilizzo, nonché siano prese misure per le riparazioni o sostituzioni dell’equipaggiamento difettoso o deteriorato.
Il valore limite di esposizione fissato dal d.lgs.  81/2008 risulta più restrittivo di quelli previsti dalle precedenti norme: esso è infatti fissato in 0,1 fibre/cm3, misurato come media ponderata in 8 ore di attività. Nessun lavoratore deve essere esposto ad una concentrazione di amianto superiore al valore limite fissato; in caso di superamento del limite, il datore di lavoro deve individuare le cause del superamento e adottare il più presto possibile tutte le misure appropriate per ovviare al problema. Il lavoro potrà proseguire nella zona interessata solo se verranno prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e, per verificarne l’efficacia, il datore di lavoro dovrà procedere immediatamente a una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria. In ogni caso, se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, il lavoratore deve essere munito di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire che l’aria filtrata presente all’interno del Dpi sia non superiore 1/10 del valore limite; l’utilizzo dei Dpi deve inoltre essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro, e l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione, in questi casi, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, deve assicurare i periodi di riposo necessari, in funzione sia dell’impegno fisico sia delle condizioni climatiche, al fi ne di garantire il rispetto del valore limite fissato, il datore di lavoro deve effettuare periodiche misurazioni (previa consultazione con i lavoratori o loro rappresentanti) della concentrazione di fibre nell’aria, riportandone i risultati nel DVR.  Per quanto riguarda i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, è bene ricordare che possono essere effettuati solo da imprese iscritte nella categoria 10 – bonifica di siti e beni contenenti amianto – dell’albo nazionale gestori ambientali (6). Prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, o dai mezzi di trasporto, deve essere predisposto un piano di lavoro, che preveda le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
Tale piano deve prevedere:
a)rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b)fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
d)adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f)adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g)natura dei lavori e loro durata presumibile;
h)luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lett. d) ed e).
Almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, il piano di lavoro deve essere inviato all’organismo di vigilanza competente per territorio. È fatto obbligo al datore di lavoro di fornire accesso ai lavoratori alla documentazione relativa al piano di lavoro, nonché fornire ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività che comportino l’esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
c)le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da assumere nel ridurre al minimo l’esposizione;
e)l’esistenza del valore limite e la necessità del monitoraggio ambientale.
Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell’aria emergano valori superiori al valore limite, di informare il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle sue cause e li consulta sulle misure da adottare; nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro deve informare tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate. Dovrà inoltre essere assicurata dal datore di lavoro adeguata formazione professionale ai lavoratori, il cui contenuto deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo;
b)i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c)le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d)le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e)la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f)le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h)l’eliminazione dei rifiuti;
i)la necessità della sorveglianza medica.
I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, e bonifica delle aree interessate (7), prima di essere adibiti allo svolgimento dei lavori in questione e periodicamente almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente devono essere sottoposti ad un controllo sanitario, per verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. In caso un lavoratore sia iscritto anche per una sola volta nel registro degli esposti, deve essere sottoposto ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro: durante tale visita, il medico competente dovrà fornire le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari (8). Nel registro degli esposti dovranno essere iscritti i lavoratori per i quali si sia accertato che, nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei Dpi, siano stati esposti a un valore superiore a 1/10 del valore limite, oppure si siano trovati nelle condizioni del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un’esposizione anomala. Copia del registro va inviata agli organi di vigilanza ed all’Ispesl. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve trasmettere all’Ispesl la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti. L’Ispesl provvederà alla conservazione dei documenti per un periodo di 40 anni dalla cessazione dell’esposizione.

Note
(1) A esso appartengono l’actinolite, l’amosite, antofi llite, il crisoltilo, la crocidolite, la tremolite.
(2) ROSSI G., La lana della salamandra – la vera storia della strage dell’amianto a Casale Monferrato, Ediesse Editore, 2009.
(3) ROSSI G., op. cit.
(4) Art. 254, comma 1, d.lgs. 81/2008.
(5) La neoplasia (dal greco neo, nuovo, e plasìa, formazione) è una patologia caratterizzata da una riproduzione incontrollata di nuove cellule dell’organismo, che smettono di rispondere ai meccanismi fisiologici di controllo cellulare a seguito di danni al loro patrimonio genetico.
(6) Suddivisa nella categoria 10° (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e categoria 10b (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti [pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti], contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto).
(7) Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lett. h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
(8) Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in particolare del torace, esami della funzione respiratoria. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami, quali la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria.

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