D. Campo (Progetto Sicurezza n. 3/2009)
Documento senza titolo
Il Governo, nell’esercizio della delega conferita dall’art. 1, comma 6, della l. 123/2007, sta procedendo alla predisposizione del decreto correttivo al testo unico della sicurezza, per apportare al corpus iuris disposizioni di integrazione e correzione utili a migliorarne l’efficacia a fini antinfortunistici.
Nel seguito, si darà atto dei contenuti dello schema recentemente approvato, la cui finalità dichiarata è quella di recepire alcune segnalazioni di criticità e, al contempo, di migliorare le regole della sicurezza, in un’ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo, quale presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività in termini sostanziali e non meramente formali.
Nel corso del Consiglio dei Ministri, tenutosi il 27 marzo scorso, è stato approvato lo schema di d.lgs. contenente disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 81/2008, c.d. testo unico della sicurezza del lavoro.
Inizia, così, l’iter normativo (parere vincolante della Conferenza Stato-regioni, parere consultivo delle parti sociali, parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti e approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri), attraverso il quale verrà data attuazione all’art. 1, comma 6, della l. 123/2007, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive del detto decreto legislativo entro dodici mesi dalla data nella quale questi è entrato in vigore, ossia entro il 15 maggio 2009.
Prima di individuare le modifiche proposte, è necessario dare atto dell’ottimo lavoro di sistemazione e correzione degli errori presenti nel testo unico, che accresce la chiarezza del dettato normativo e la certezza del diritto su alcuni punti poco definiti del testo originario.
A ogni modo, non è possibile sottacere che l’elaborazione
dello schema di decreto correttivo è stato accolto con pareri contrastanti dal mondo delle istituzioni. Da parte dell’opposizione di Governo, si afferma che le proposte emendative destano gravi preoccupazioni che depotenziano gravemente l’efficacia dell’azione di prevenzione. Inoltre, continuano gli esponenti dell’opposizione, non sono più previsti programmi di finanziamento pubblico nazionale alle imprese, ai lavoratori e, soprattutto, alla educazione scolastica per la prevenzione dei rischi.
Volontari e lavoratori in prova
La proposta di modifica dell’art. 2, comma 1, lett. a), risponde alla necessità di non procedere, sic et simpliciter, alla equiparazione, a fini di salute e sicurezza sul lavoro, dei volontari ai lavoratori, come definiti dal testo unico, che produrrebbe effetti gravemente distorsivi delle attività delle associazioni o degli enti di volontariato, rispetto ai quali si propone di prevedere un regime di tutela particolare. Si reputa, invece, che, per i volontari dei Vigili del fuoco e per i volontari della Croce Rossa, tale equiparazione possa essere mantenuta anche in quanto, di fatto, tali strutture già provvedono ad applicare le disposizioni del testo unico ai propri volontari.
In relazione ai lavoratori in prova, la proposta di modifica deriva dall’opportunità di non considerare, ai soli fini del computo e non certo della applicazione nei loro confronti delle disposizioni di tutela a fini antinfortunistici, tra i lavoratori da computare, i lavoratori in prova, in quanto non inseriti con tendenziale stabilità negli ambienti di lavoro dei quali il datore ha
il controllo.
Buone prassi, norme tecniche, sistemi di gestione
Sempre all’art. 2 è introdotto il comma 2-bis, con il quale si esprime il principio in forza del quale la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi costituisce una presunzione di conformità rispetto alle previsioni di corrispondente contenuto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Eguale presunzione assiste, sempre secondo il comma 2-bis, la certificazione della adozione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.
Altrettanto importante è la rivalutazione del ruolo degli organismi paritetici, degli enti bilaterali e delle università che, in quanto espressione di competenze tecniche adeguate, vengono trasformati in strumenti di ausilio per le imprese e per i lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi, per esempio attraverso la certificazione dei modelli di organizzazione della sicurezza in azienda.
La modifica è oggetto di numerose critiche da parte di chi vede la volontà di sovraccaricare organismi di natura privatistica con compiti di certificazione sostitutivi delle attività di vigilanza proprie della pubblica amministrazione.
Formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro
Secondo quanto manifestato in sede di avviso comune tra le parti sociali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo schema introduce la figura del formatore, ritenendo la qualità della formazione un elemento determinate ed irrinunciabile per lo sviluppo di una cultura effi cace della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione consultiva avrà il compito di elaborare i criteri finalizzati alla qualificazione di tale figura, con qualificazioni specifiche in relazione ai settori di competenza.
Sospensione dell’attività imprenditoriale
Nello schema di correttivo, è prevista una complessiva riscrittura dell’articolo relativo alla sospensione delle attività imprenditoriali (resa coerente con le indicazioni della direttiva ministeriale sull’attività ispettiva del 18 dicembre 2008), in modo da eliminare alcuni problemi operativi emersi a seguito all’entrata in vigore del testo unico.
In particolare, viene proposta una modifica che riguarda il concetto di reiterazione delle violazioni, rilevatosi di difficile attuazione, che dovrebbe essere sostituito con il concetto di violazione plurima, intesa come pluralità contestuale di almeno tre gravi violazioni o, in alternativa, ripetizione nel tempo breve di un biennio di una identica grave violazione.
Inoltre, la sanzione che colpisce l’imprenditore che non osservi il provvedimento di sospensione, in coerenza con le scelte operate in materia sanzionatoria, dovrebbe essere trasformata in una sanzione che prevede non più l’arresto, ma l’alternativa dell’arresto con l’ammenda.
Sorveglianza sanitaria
Tra le numerose modifiche che riguardano la sorveglianza sanitaria e l’attività del medico competente, si segnala l’obbligo della visita medica preassuntiva e l’obbligo della visita medica alla ripresa del lavoro, dopo una lunga malattia (almeno sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansioni.
La previsione relativa alle visite preassuntive riaccende le polemiche di quanti vedono nella disposizione l’ennesimo tentativo di manomettere lo Statuto dei lavoratori, modifica che non pare essere prevista in seno alla legge delega. Inoltre, la disposizione pare essere in contrasto con opposta previsione di matrice comunitaria.
Nello schema, si prevede, anche, che le cartelle sanitarie devono essere tenute solo in azienda, pur se il relativo obbligo, anche da un punto di vista penalistico, grava a carico del medico competente.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di custodire l’originale delle cartelle sanitarie per almeno 10 anni. In virtù della modifica si prevede, dunque, la consegna al lavoratore della sola copia della cartella sanitaria e di rischio, per evitare il rischio di una conservazione inadeguata.
Viene abrogato tanto l’allegato 3 b (che i medici competenti dovevano inviare al Ssn), quanto l’obbligo di inviare all’Ispesl le cartelle sanitarie e di rischio, in quanto adempimento meramente di tipo burocratico, privo di ricadute per la tutela della salute e sicurezza.
DUVRI
Nello schema, si prevede una modifica che riguarda il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), la cui redazione dovrebbe essere esclusa nei casi in cui le lavorazioni siano a rischio basso e/o di limitata durata.
Inoltre, si prevede che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, d.lgs. 81/2008) abbia il compito di individuare procedure standardizzate per la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze delle lavorazioni o di escluderne l’elaborazione per attività con irrilevante rischio da interferenze. La prima delle due modifiche proposte va incontro a numerose critiche, in quanto la scelta di collegare gli obblighi in materia di DUVRI alla durata dei lavori non ha nulla a che vedere con la sicurezza dei lavoratori, che non dipende affatto dalla durata dei lavori, ma dalla pericolosità degli stessi.
Valutazione dei rischi
Al fi ne di rendere i precetti di più agevole applicazione per i soggetti obbligati, sul presupposto che tale condizione rende la disposizione maggiormente esigibile e, in ultima istanza, efficace, lo schema di correttivo propone alcune modifiche relative alla forma del documento di valutazione dei rischi, per il quale sarà sufficiente l’apposizione di una data da parte di coloro che, nell’ottica di collaborazione dei componenti della comunità di lavoro che è propria della salute e sicurezza, sono chiamati a contribuire alla progettazione, alla elaborazione ed al costante miglioramento di tale fondamentale documento.
In particolare, il DVR dovrà essere munito di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, secondo le procedure definite dalle parti sociali.
La previsione si scontra con le critiche avanzate da parte di chi, nella modifica, vede un commodus discessus per chi cerca di eludere gli obblighi, predisponendo, dopo l’infortunio, documenti di valutazione dei rischi artefatti e fasulli, predisposti solo per eludere responsabilità penali e obblighi di legge. Inoltre, si propone un emendamento all’art. 29, finalizzato a garantire effettivamente la possibilità per le piccole e medie imprese di ricorrere alle procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione del rischio, ferma restando la esclusione delle ipotesi di reale rischio rilevante per la salute e sicurezza.
Tra le proposte di modifica si segnala, ancora, la reintroduzione dell’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento di valutazione dei rischi entro 90 giorni dall’effettivo inizio dell’attività lavorativa, ripescando così la disposizione dell’art. 96-bis dell’abrogato d.lgs. 626/1994.
Inoltre, con riferimento all’importante tema della valutazione dei rischi, si propone una modifica volta a consentire la predisposizione, nell’ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento (ed in difetto delle quali la relativa previsione non possa operare) per valutare con completezza il rischio da stress lavoro correlato.
Apparato sanzionatorio
Di particolare rilievo e meritevole di un maggiore approfondimento è la rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio, riguardante in particolare gli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti ed altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente propri.
Lo schema di decreto propone, inoltre, di eliminare le ipotesi del solo arresto a favore di un’alternativa tra arresto e ammenda, applicando la procedura della prescrizione obbligatoria di cui al d.lgs. 758/1994, il quale permetterebbe al soggetto inottemperante di regolarizzare le condizioni di tutela degli ambienti di lavoro usufruendo, in caso di corretto adempimento dell’ordine impartito dall’organo di vigilanza, della possibilità di pagare un’ammenda ridotta rispetto al massimo edittale.
Al riguardo, l’arresto esclusivo è mantenuto per gli inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un pericolo maggiore per coloro che ne entrano a far parte, come per esempio per l’omessa valutazione del rischio nelle aziende che sono a elevato rischio di incidente.
Nel dettaglio, la pena dell’arresto è stata innalzata per le ipotesi aggravate, mentre l’ammenda è stata aumentata, in misura tendenzialmente pari alla metà rispetto all’ammontare oggi previsto. Il provvedimento introduce un meccanismo in forza del quale l’ammontare delle ammende viene incrementato, in via automatica e senza necessità di un atto avente forza di legge, tenendo conto dell’aumento degli indici Istat, ogni quinquennio, in modo da rendere dinamico l’apparato sanzionatorio. La riforma dell’apparato sanzionatorio non è esente da critiche, in quanto si riducono drasticamente le sanzioni penali su alcuni aspetti applicativi fondamentali del decreto, quale, ad esempio, la sanzione per la mancata o incompleta valutazione dei rischi, la cui pena minima viene ridotta passando da 4.000 € a 2.000 €.
A ogni modo, la riforma non sembra destare eccessive critiche da parte degli operatori forse in considerazione del fatto che, piuttosto che prevedere sanzioni assai aspre, sarebbe molto più logico evitare il proliferare delle leggi e potenziare una seria prevenzione e un’altrettanta seria formazione.
Altre proposte di modifica
Inoltre, nello schema di correttivo si propone, forse con una errata subordinazione del potere ispettivo all’autorità amministrativa, un vincolo per l’attività degli organi di polizia giudiziaria che agiscono sotto la direzione del pubblico ministero, che saranno obbligati a rispettare le indicazioni fornite dalla commissione per l’interpello.
Molto criticato è anche l’art. 15-bis del decreto correttivo, che, introducendo il concetto di obbligo di impedimento, sembra apportare modifiche al codice penale non ammesse nell’oggetto della delega di cui alla l. 123/2007.
Altre modifiche sono state, inoltre, proposte per superare i problemi di operatività di diverse statuizioni del t.u., quali, ad esempio, quelle relative alle comunicazioni all’Inail (art. 18, comma 1, lett. r)), e quelle sulle modalità della formazione e dell’utilizzo del libretto formativo del lavoratore.
In merito, poi, all’esonero per i laureati di alcune classi di laurea dalla formazione destinata agli Aspp e Rspp, si propone di estendere l’esonero a chi è in possesso della laurea in Ingegneria della sicurezza e di consentire tale esonero unicamente a coloro che dimostrino di avere maturato un’esperienza nel settore della durata di almeno un anno.
È, quindi, proposto un emendamento relativo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la cui mancata elezione dovrà essere comunicata ai comitati paritetici, al fi ne della successiva nomina del rappresentante territoriale. Inoltre, il datore di lavoro avrà l’obbligo di comunicare il nominativo del Rls non più all’Inail, ma al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp).
Cantieri
Interessanti le proposte di modifi ca che riguardano il titolo IV del d.lgs. 81/2008, relativo alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
In primo luogo, si ribadisce che la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà e non un obbligo del committente.
Viene, poi, proposta l’abolizione della coincidenza di tale fi gura con altre fi gure, in quanto queste sono chiamate a coprire altre funzioni, e viene, inoltre, prevista l’incompatibilità del responsabile dei lavori con il coordinatore per la progettazione o con il coordinatore per l’esecuzione.
In merito all’obbligo della nomina dei coordinatori per la sicurezza, si abroga la norma che concede al committente l’esonero della nomina del coordinatore in fase di progettazione per i cantieri privati per i quali non sussiste l’obbligo del permesso di costruire. L’esonero dalla nomina sarebbe, invece, previsto a condizione che l’entità del cantiere sia inferiore ai 200 uomini/ giorno e non si riscontri, comunque, la presenza di particolari rischi. In tali casi, è previsto, anche, l’esonero dalla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento.
Un’altra novità riguarderebbe l’abolizione dell’obbligo, da parte del committente, di controllare l’operato del responsabile dei lavori. Verrebbe, inoltre, eliminata l’imprecisione di citare il committente in alternativa al responsabile dei lavori, per quanto riguarda il controllo dell’operato dei coordinatori per la sicurezza.
L’obbligo della redazione del POS non opererebbe ove l’attività dell’impresa che entra in cantiere si limiti alla semplice fornitura di materiali o attrezzature, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 26 del d.lgs. 81/2008. Infi ne, gli autonomi che lavorano nei cantieri non dovranno dimostrare di aver effettuato la sorveglianza sanitaria.
Conclusioni
Come detto, l’elaborazione dello schema di decreto correttivo è stato accolto con pareri contrastanti dal mondo delle istituzioni.
Per valutare l’intervento, di certo, è necessario attendere l’emanazione del testo defi nitivo con la speranza che l’esame congiunto del decreto porti a conclusioni giuridicamente e socialmente corrette.
In particolare, si auspica che, oltre a raggiungere un accordo sui punti critici delineati nel presente lavoro, si possa migliorare il sistema di prevenzione, prevedendo, per esempio, l’obbligo della nomina del medico competente anche al di là dei casi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, onde consentire allo stesso di partecipare e collaborare alla effettuazione della valutazione dei rischi presenti in azienda e di adempiere a tutti gli altri obblighi fi ssati a suo carico dal d.lgs. 81/2008.
Inoltre, la speranza è che all’alternarsi delle maggioranze di governo cessi di corrispondere una discontinuità normativa ed una incertezza del diritto che favoriscono, nei fatti, quegli attori che non intendono adottare metodologie stabili e pratiche strutturate di valutazione e gestione dei rischi.
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