Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Lecce sez. I 22/2/2011 n. 326; Pres. Ravalli, A., Est. Dibello, C.
Maggioli Editore
Pubblico impiego – Stabilizzazione del personale precario – Selezione pubblica per assunzione di personale a tempo determinato – Riserva del 60% ai rapporti di co.co.co – LegittimitÃ
Dal combinato disposto di cui agli articoli 1, comma 529, della legge 296/2006 (finanziaria per il 2007) e 3, comma 94, della legge 244/2007 (finanziaria per il 2008) emergono almeno due principi : a) la stabilizzazione del personale precario non dirigenziale costituisce un obiettivo da raggiungere gradualmente per il legislatore nazionale , tenuto conto del fabbisogno della p.a. stimato nell’arco del triennio 2008-2010 , e delle caratteristiche del rapporto di lavoro costituito in origine con la p.a.; b) la stabilizzazione del personale precario costituisce esigenza da coniugare alla soddisfazione del fabbisogno secondo ordinarie modalità di reclutamento del personale ; c) in questo contesto , l’assunzione di personale a tempo determinato costituisce essa stessa una modalità di stabilizzazione del personale che ha avuto accesso alla p.a. con contratti di co.co.co, prova ne sia il fatto che per detto personale è prevista una riserva di posti del 60%. In questa prospettiva , appare del tutto conforme alla legge il comportamento tenuto dall’amministrazione che, dovendo procedere alla assunzione di personale a tempo determinato, possibilità questa espressamente fatta salva dall’articolo 3, comma 94, della legge 244/2007, ha indetto una selezione pubblica riservando il 60% dei posti programmati in favore di soggetti che, a quella data, potevano vantare il possesso dei requisiti di cui all’art 3, comma 94, lett. b), legge 244/2007. La circostanza che la p.a. non abbia effettuato una selezione interamente riservata a soggetti da stabilizzare risponde esattamente alla logica della stabilizzazione progressiva , e cioè ad una scelta che, pur intendendo in un certo senso, privilegiare il personale precario, non può e non deve disattendere l’esigenza, parimenti meritevole di protezione, di assicurarsi un reclutamento di personale secondo modalità “ordinarieâ€.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Dario Chiavarini, rappresentato e difeso dall`avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso Vincenzo Parato in Lecce, via 95 Rgt. Fanteria N. 19;
contro
Universita` del Salento, rappresentato e difeso dall`Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
nei confronti di
Pietro Santoro;
per l`annullamento
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 256 del 10 settembre 2008 con cui si è proceduto all`approvazione del regolamento di disciplina delle procedure di stabilizzazione di cui all`art. 3 comma 94 lett. b) L. 244/2007, nonché del regolamento medesimo;
del decreto dirigenziale n. 399 del 14 ottobre 2008 con cui si è proceduto all`indizione della selezione pubblica per l`assunzione a tempo determinato di n. 13 unità di personale tecnico amministrativo di categoria "C", di cui 8 posti riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all`art. 3, comma 94, lett. b) L. 244/2007;
di tutti i verbali di riunione della commissione esaminatrice della selezione pubblica de qua ed in particolare del verbale n. 16 del 4 giugno 2009 con cui si è proceduto alla correzione dell`elaborato scritto ed all`approvazione della graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale;
del giudizio di non ammissione alla prova orale formulato nei confronti del ricorrente, nonché della stessa graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale;
della graduatoria definitiva di merito della predetta selezione non meglio conosciuta ed ove già approvata;
di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale, ed in particolare le delibere del C.d.A. n. 164 del 29 aprile 2008, n. 171 del 14 maggio 2008 e n. 220 del 26 giugno 2008, nonché le delibere del Senato Accademico n. 139 del 25 giugno 2008 e n. 219 del 26 giugno 2008, in tema di programmazione triennale del fabbisogno del personale e di stabilizzazione dei precari;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l`atto di costituzione in giudizio di Universita` del Salento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell`udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. Parato e Tarentini ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente deduce :
di essere stato assunto , nel mese di settembre 2003, dall’Università del Salento, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività organizzative ed amministrativo-contabili presso il centro di datazione e diagnostica del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione del medesimo Ateneo;
di avere svolto la suddetta attività di collaborazione, in seguito alla proroga del contratto in argomento , fino al punto di poter vantare un periodo di servizio continuativo ed ininterrotto di oltre sei anni;
di avere preso parte alla selezione pubblica per titoli ed esami , indetta dall’Università del Salento con decreto dirigenziale del 14.10.2008, per la copertura a tempo determinato di 13 posti di personale tecnico- amministrativo di categoria C e dell’area tecnico scientifica ed elaborazione dati , di cui 8 posti riservati a personale co. co. co in possesso dei requisiti di cui all’art 3, comma 94 legge 244/2007;
-di non essere stato ammesso alle prove orali della selezione , avendo riportato una valutazione insufficiente con riguardo alle prove scritte preliminari .
Il ricorrente impugna gli atti in epigrafe sviluppando la tesi della doverosa stabilizzazione in blocco del personale precario e della incompatibilità delle disposizioni regolamentari che l’Ateneo salentino si è dato al fine di conformarsi alla normativa nazionale in tema di procedure di stabilizzazione .
L’Università del Salento di Lecce si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento in quanto infondato nel merito.
La controversia è passata in decisione alla udienza pubblica del 13 gennaio 2010
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il punto centrale della presente controversia attiene alla legittimità della procedura prescelta dalla Università del Salento per conseguire l’obiettivo della “stabilizzazione “del personale precario, conformemente alle previsioni della legge 244/2007, categoria entro la quale trova senz’altro collocazione l’odierno ricorrente.
Quest’ultimo contesta, più in particolare, la decisione dell’amministrazione universitaria , la quale “ anzicchè procedere alla stabilizzazione di tutto il personale titolare di rapporti di co.co.co con le caratteristiche previste dalla normativa anzidetta, ha previsto erroneamente ed arbitrariamente la mera indizione di selezioni pubbliche per la copertura di posti a tempo determinato con riserva del 60% ai rapporti di co.co.co “.
Ciò implica, a detta del ricorrente, il “perpetuarsi all’infinito della prassi illegittima e scorretta del precariato “
La cornice di riferimento entro la quale la controversia deve essere collocata è senz`altro quella della preliminare lettura dell`art. 97, terzo comma Costituzione.
La norma in questione accorda specifico rilievo alla regola secondo la quale l`accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avviene mediante la partecipazione ad un concorso.
Questa enunciazione va senz`altro considerata quale corollario giuridico del principio , anch`esso scolpito dall`art. 97 della Carta fondamentale, di buon andamento della Pubblica amministrazione .
Il principio di buona amministrazione si lascia agevolmente decifrare per quel che concerne il profilo della selezione del personale che accede ad un impiego pubblico.
Esso esige il rispetto di procedure che garantiscano l`accesso al pubblico impiego del personale in possesso di requisiti specifici di preparazione e di capacità tali da consentire alla P.a. di selezionare i candidati più idonei a tal fine.
La partecipazione ad un concorso pubblico - minuziosamente disciplinato in ossequio ai canoni della trasparenza - e il relativo assoggettamento degli aspiranti al giudizio di commissioni tecniche, ossia composte da soggetti esperti nei settori in cui avviene la selezione, offrono adeguate garanzie di accesso al pubblico impiego dei soggetti più capaci .
Anche la Corte Costituzionale ha rilevato che il pubblico concorso- quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito- costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le Pubbliche amministrazioni ( si veda, sul punto, Corte Cost. 9 novembre 2006 n. 363, ).
Ciò detto in linea di principio , deve però porsi in evidenza che la stessa disposizione costituzionale sopra richiamata include una significativa clausola di riserva rispetto alla regola dell`accesso al pubblico impiego mediante concorso.
L`art. 97, terzo comma della Costituzione , infatti, stabilisce che " agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".
È perciò di solare evidenza che la regola dell`accesso al pubblico impiego mediante concorso , pur elevata a dignità di principale criterio regolatore delle procedure di reclutamento del personale da porre alle dipendenze dalla P. a ,può soffrire deroghe nei casi stabiliti dalla legge( ancora una volta Corte Cost sopra citata).
La previsione costituzionale in questione fornisce da sola la chiave di lettura della controversia.
In altri termini, la Costituzione repubblicana affida al legislatore ordinario una elevatissima discrezionalità nella individuazione dei casi o, meglio, dei contesti, in cui la regola dell`accesso mediante concorso a pubblico impiego può cedere il posto a diversa procedura di reclutamento del personale.
Ciò può avvenire quando particolarissime esigenze di politica sociale e di raffreddamento di tensioni provocatesi all`interno di determinate categorie di lavoratori impongano di abbandonare il criterio principale in favore di una procedura più snella e forse meno garantita, ma pur sempre conforme a Costituzione.
In questa prospettiva trova posto la questione della stabilizzazione del personale precario, ossia il tema della incorporazione definitiva nei ruoli delle PP.AA di personale che ha avuto accesso all’impiego attraverso forme flessibili di lavoro dipendente , prive delle garanzie tipiche derivanti dallo status di pubblico dipendente assunto a tempo indeterminato.
Occorre precisare, a tal riguardo, che la procedura di stabilizzazione del personale precario, contemplata una prima volta nell`ambito della legge 296/2006(finanziaria per l`anno 2007) , è stata poi nuovamente disciplinata nella legge finanziaria per il 2008( la legge 244/2007), segno evidente della sussistenza di una emergenza sociale.
L’art 3, comma 94 della legge 244/2007 stabilisce, in proposito, che “ fatte comunque salve le intese stipulate , ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 , comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n.165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali , nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale , tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa , in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n.296.â€
Bisogna inoltre ricordare che , ai fini della presente controversia, l’art 1, comma 529 della legge 296/2006 prevede che “ per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato , nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1 bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60% del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizioâ€
La previsione normativa in discorso è riprodotta pressocchè pedissequamente nel corpo dell’articolo 1 , comma 560 della legge 27 dicembre 2006 n.296, che riguarda le amministrazioni di cui al comma 557 ed esclude dalla riserva di posti coloro i quali hanno ricoperto incarichi di nomina politica.
Dall’insieme delle disposizioni normative che lo stesso ricorrente evoca per trarne argomenti a sostegno della tesi difensiva emergono almeno due principi : a) la stabilizzazione del personale precario non dirigenziale costituisce un obiettivo da raggiungere gradualmente per il legislatore nazionale , tenuto conto del fabbisogno della P.a. stimato nell’arco del triennio 2008-2010 , e delle caratteristiche del rapporto di lavoro costituito in origine con la P.a.; b) la stabilizzazione del personale precario costituisce esigenza da coniugare alla soddisfazione del fabbisogno secondo ordinarie modalità di reclutamento del personale ; c)in questo contesto , l’assunzione di personale a tempo determinato costituisce essa stessa una modalità di stabilizzazione del personale che ha avuto accesso alla P.a. con contratti di co.co.co, prova ne sia il fatto che per detto personale è prevista una riserva di posti del 60% ;
In questa prospettiva , appare del tutto conforme alla legge il comportamento tenuto dall’amministrazione universitaria salentina, la quale, dovendo procedere alla assunzione di personale a tempo determinato , possibilità questa espressamente fatta salva dall’articolo 3, comma 94 della legge 244/2007, ha indetto una selezione pubblica riservando il 60% dei posti programmati in favore di soggetti come il ricorrente, stabilendo dunque una riserva di posti per coloro che, a quella data, potevano vantare il possesso dei requisiti di cui all’art 3, comma 94, lettera b legge 244/2007.
La circostanza che la P.a non abbia effettuato una selezione interamente riservata a soggetti da stabilizzare – motivo di censura specifica dedotta dal ricorrente- risponde esattamente alla logica della stabilizzazione progressiva , e cioè ad una scelta che , pur intendendo in un certo senso, privilegiare il personale precario, non può e non deve, per quanto si è già osservato, disattendere l’esigenza, parimenti meritevole di protezione , di assicurarsi un reclutamento di personale secondo modalità “ ordinarieâ€.
Occorre, peraltro, porre in risalto che il ricorrente ha partecipato alla procedura di stabilizzazione predisposta dalla amministrazione universitaria salentina, risultando beneficiario della riserva di posti prevista a monte dal regolamento impugnato.
Sul punto, il Collegio non può non rilevare che la valutazione di 5,50 quarantesimi , che il ricorrente ha riportato in seguito allo svolgimento delle prove scritte, in uno alle stesse conclusioni cui perviene il perito di parte , circa il mancato approfondimento delle questioni che hanno formato oggetto di quesito in sede di esame inducono a ritenere che non ci si trovi difronte ad un errore valutativo macroscopico della commissione.
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
Le spese possono essere compensate .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall`autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l`intervento dei Signori:
Aldo Ravalli, Presidente
Carlo Dibello, Referendario, Estensore
Massimo Santini, Referendario
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L`ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2011
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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