di Luigi Oliveri
Le amministrazioni locali prive di dirigenti sono vincolate necessariamente ad assegnare gli incarichi nell’area delle posizioni organizzative ai dipendenti in posizione apicale. La regola si ricava dalla combinazione delle disposizioni contenute da un lato nell’art. 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000, e dall’altro nell’articolo 17 della febbraio.
Tale ultima disposizione stabilisce: “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13”.
La norma contrattuale evidenzia l’identità tra la preposizione alle strutture apicali e la titolarità dell’incarico di posizione organizzativa.
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