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Personale, in vista più assunzioni e meno tutele

Pubblicato il 27/02/2012
Pubblicato in: Pubblico Impiego

Arturo Bianco, Il Sole 24 ORE - Guida agli Enti Locali, 14.01.2012, n. 1, p. 62

Aumento al 50% del tetto del rapporto tra le spese del personale e le spese correnti per consentire agli Enti locali di effettuare assunzioni di personale; abrogazione dell'equo indennizzo e degli altri benefici per i dipendenti pubblici i quali abbiano riportato danni permanenti alla propria salute per cause di servizio. Sono queste, oltre ovviamente alle altre disposizioni dettate in materia pensionistica, le principali novità contenute nel Dl n. 201/2011 (cosiddetto "Salva Italia") per come convertito dalla legge n. 214/2011.
Il carattere di queste disposizioni può essere riassunto, da un lato, per le ulteriori restrizioni tese a una ulteriore diminuzione della spesa per il personale pubblico e, dall'altro, nel perseguimento di finalità di razionalizzazione.
Occorre inoltre sottolineare come, anche in questa occasione - come già nelle due manovre estive e nella legge di Stabilità - le disposizioni dettate in materia di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche non costituiscano più la parte centrale. Altro elemento da evidenziare è costituito dall'affastellarsi di disposizioni sugli stessi temi, disposizioni che molto spesso non hanno alcuna logica unitaria.

RAPPORTO 50%
Il Legislatore riporta al 50% il rapporto massimo tra la spesa per il personale e quella corrente che gli Enti locali debbono garantire se vogliono effettuare assunzioni di personale. Tale rapporto era fissato nel 50% dal Dl n. 112/2008, che lo aveva introdotto per la prima volta come uno dei requisiti da rispettare per potere effettuare assunzioni di personale. Il Dl n. 78/2010 aveva invece abbassato, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, tale soglia al 40 per cento. Determinando, con ciò, la condizione per cui una parte significativa dei Comuni italiani non può effettuare assunzioni avendo questo rapporto a una cifra maggiore. Da sottolineare che la norma espressamente vieta agli enti inadempienti di effettuare qualunque tipo di assunzione, quindi anche quelle a tempo determinato (ivi compresi i dirigenti e/o responsabili per i quali si fa ricorso all'articolo 110 del Tuel, nonché il personale degli uffici di staff degli organi politici, ex articolo 90 del Dlgs n. 267/2000), e le altre forme di assunzione flessibili (in particolare, i contratti di somministrazione e il lavoro accessorio) nonché le proroghe e i rinnovi.
Il numero dei Comuni e delle Province che non sono in possesso del requisito era stato ulteriormente accresciuto dall'interpretazione fornita e dalle regole dettate dal Dl n. 98/2011. In via interpretativa, le Sezioni unite di controllo della Corte dei conti (parere n. 27/2011) hanno chiarito che la nozione di spesa del personale da assumere è quanto mai ampia. Occorre infatti fare riferimento a quella prevista dal comma 557 della legge finanziaria 2007, per come modificato da ultimo dal Dl n. 78/2010: gli oneri per le assunzioni a tempo determinato di dirigenti ex articolo 110 Tuel; le assunzioni a tempo determinato di personale degli uffici di staff degli organi politici, ex articolo 90 Tuel; le collaborazioni coordinate e continuative; il personale assegnato a strutture collegate e che con l'ente continua ad avere un rapporto di dipendenza; l'Irap; gli oneri previdenziali; tutte le risorse destinate ai contratti di somministrazione.
Non vanno invece effettuate le esclusioni previste dalla stessa disposizione, quindi: i maggiori oneri per i rinnovi contrattuali; la spesa per le assunzioni di categorie obbligatorie; i compensi riconosciuti ex legge Merloni; Ici; agli avvocati e ai segretari per i rogiti; le assunzioni a tempo determinato di vigili finanziate con una parte dei proventi per le contravvenzioni al Codice della strada; i trasferimenti statali per le stabilizzazioni di Lsu nei Comuni fino a 5.000 abitanti.
Il Dl n. 98/2011 ha previsto invece che nel rapporto debbano essere conteggiati gli oneri delle società detenute completamente o con quote di controllo da pubbliche amministrazioni locali che gestiscano servizi in house o che svolgano compiti di supporto agli enti proprietari. In tal modo, nella gran parte degli Enti locali, si determina in ulteriore innalzamento del numeratore del rapporto tra spesa del personale e quella corrente, stante il fatto che, normalmente, in queste l'incidenza di tale voce è assai elevata.
Con l'innalzamento al 50% di tale rapporto la stragrande maggioranza degli Enti locali rientra in un una condizione di rispetto della disposizione.

CAUSE DI SERVIZIO
Assai drastico, per non dire brutale, il taglio che viene adottato per tutti gli istituti connessi alle infermità che maturano per cause di servizio. Vengono infatti abrogati i seguenti istituti: rimborso delle spese di degenza; equo indennizzo, e pensione privilegiata. Questi istituti in buona parte, ad esempio la pensione privilegiata, erano in vigore esclusivamente per i dipendenti pubblici.
Ricordiamo che essi operavano in presenza di un rapporto diretto, come di causa ed effetto, tra l'insorgere di una condizione di infermità e le ragioni di servizio. Tale rapporto non deve essere di esclusività, essendo sufficiente che esso possa essere definito come «efficiente e determinante».
Queste disposizioni richiedevano uno specifico accertamento medico-legale che doveva verificare tre elementi: la sussistenza della condizione di infermità; il legame con le cause di servizio; l'entità del danno stesso. Tali elementi costituiscono la base per il maturare di questi istituti.
L'abrogazione viene dettata dal Legislatore nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, tranne i comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e addetti al Soccorso pubblico: quindi, il personale degli Enti locali è interamente compreso nel taglio. Essa non determina effetti su: procedimenti in corso, per i quali non siano scaduti i termini di presentazione delle domande e che vanno aperti direttamente d'ufficio nel caso di fatto accaduto precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto "Salva Italia".
La concessione del beneficio della pensione privilegiata richiede il maturare di una condizione di inabilità assoluta e permanente. Essa viene riconosciuta anche nel caso di un solo giorno di servizio, essendo totalmente indipendente dalla anzianità. Il Legislatore riconosce il diritto di usufruirne, nonché di richiederla, anche ai congiunti in caso di premorienza del dipendente stesso.
L'altra abrogazione assai rilevante è quella del cosiddetto equo indennizzo, cioè della somma una tantum riconosciuta nel caso di menomazioni determinate da causa di servizio. Il calcolo di questo beneficio viene effettuato in relazione alla gravità del danno, alla categoria di inquadramento e al livello retributivo, con una riduzione per i dipendenti che abbiano più di 50 anni di età e, in misura ancora più elevata, per coloro che abbiano più di 60 anni di età. Anche questo beneficio spetta ai congiunti, che possono richiederlo, in caso di premorienza del lavoratore. Esso può essere erogato anche in caso di pensione privilegiata, ma in tale ipotesi è ridotto della metà.

ALTRE NOVITÀ
Il decreto "Salva Italia" fissa poi un tetto ai compensi che i dirigenti pubblici possono percepire dal complesso delle Pa: tale soglia massima è fissata nel compenso del primo presidente della Corte di Cassazione. Essa può essere superata, sulla base delle previsioni che dovranno essere dettate in uno specifico Dpcm, da posizioni apicali. Con tale provvedimento dovrà inoltre essere dettato il tetto massimo dei rimborsi spesa. Lo stesso tetto previsto per i dipendenti si applica ai compensi di coloro che abbiano rapporti di lavoro autonomo con le amministrazioni.
Si devono infine ricordare che producono rilevanti effetti sulla organizzazione interna e sul personale le disposizioni che abrogano le Province e quelle che prevedono l'obbligo della istituzione della centrale unica di committenza per gli appalti e gli acquisti di beni e servizi tra i Comuni con meno di 5.000 abitanti. Nel primo caso, resteranno in servizio presso le Province un numero assai ridotto di dipendenti e dirigenti, quelli necessari per lo svolgimento dei compiti di supporto agli organi di governo nelle funzioni loro assegnate.
Tutto il resto del personale dovrà essere trasferito alle Regioni e/o alle Unioni dei Comuni, a seconda del servizio in cui sono utilizzati e del livello istituzionale che viene individuato come nuovo gestore di tali attività.
L'obbligo dell'istituzione, peraltro in tempi ravvicinati, della centrale unica di committenza tra i piccoli Comuni determina, come conseguenza, che una parte dei dipendenti di tali municipi dovrà essere trasferiti all'Unione cui essi affideranno lo svolgimento di questa attività.


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