Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez.I 19/3/2010 n. 4325; Pres. Politi, R., Est. Martino, S.
Documento senza titolo
In materia di pubblico impiego, nell’ipotesi di passaggio volontario del dipendente da una, ad altra amministrazione, la volontarietà del passaggio esclude il diritto di chi lo compie alla conservazione dell’anzianità di servizio precedente ed ad essere collocato nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che già vi appartengono.
(Omissis)
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già impiegato della IX qualifica funzionale del ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espone di essere stato comandato presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato su richiesta da questa avanzata con nota n. 24959 del 29 dicembre 1994.
Il comando è stato poi prorogato, negli anni successivi, sempre su richiesta dell’Autorità.
Nel periodo del comando, la retribuzione mensile complessiva attribuitagli, in base alla qualifica rivestita e all’anzianità di servizio maturata presso le precedenti amministrazioni dello Stato, lo equiparava al Funzionario di I del ruolo della carriera direttiva dell’Autorità, al 29° livello stipendiale.
Tale retribuzione era in parte a carico dell’amministrazione di appartenenza, ed a carico della medesima Autorità per la parte relativa alla differenza tra il trattamento economico di un funzionario dello Stato della IX qualifica ed un funzionario dell’Autorità di anzianità corrispondente.
In data 24 marzo 1997, il sig. Chiurco presentava domanda di inquadramento in ruolo nell’Autorità ai sensi dell’art. 12, comma 3, della l. 15 marzio 1997, n. 59. La norma riconosceva infatti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri “comunque in servizio da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni, enti pubblici non economici e autorità indipendenti” la possibilità di essere inquadrati, a domanda, “nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero”.
L’Autorità, in data 18 giugno 1997, deliberava di inquadrare l’odierno ricorrente, con decorrenza 18 giugno 1997, nel ruolo della carriera direttiva del personale dell’Autorità al nono livello stipendiale della qualifica di Funzionario. Questa decisione, non è mai stata notificata al ricorrente il quale, peraltro, non ha constatato alcuna riduzione del proprio stipendio, il cui ammontare è rimasto identico a quello già goduto nel periodo pre – ruolo.
Solo successivamente ha potuto verificare che la retribuzione attribuitagli corrispondeva al nono livello stipendiale e che, inoltre, gli era stato riconosciuto un assegno ad personam.
Parte ricorrente sottolinea però che tale assegno non compensa realmente la diminuzione del trattamento economico subita per effetto dell’asseritamente non corretto inquadramento, posto che tanto ha comunque inciso sulle successive progressioni di carriera (attualmente egli è inquadrato nel 14° livello stipendiale) ed inciderà sulla futura determinazione del trattamento di fine rapporto.
Dalla lettura degli atti esibiti dall’amministrazione (il 20 novembre 2000), egli ha così potuto apprendere che, nella delibera del 18 giugno 2008, non sono stati presi in considerazione né l’anzianità complessiva maturata alle dipendenze dello Stato, né il trattamento economico complessivo percepito come comandato in Autorità. Solo in data 3 giugno 2008, gli è stato poi attribuito un assegno pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile “come retribuzione individuale di anzianità in aggiunta alla retribuzione spettante nel livello di appartenenza” e calcolato in misura pari “alla differenza tra il trattamento economico complessivo spettante alla data del 18 giugno 1997 per il 29° livello della scala stipendiale dei funzionari” e quello attribuitogli per effetto dell’inquadramento in ruolo, al 9° livello della scala stipendiale.
Avendo vanamente proposto un ricorso alla medesima Autorità, oggi resistente, il sig. Chiurco adisce ora questo Tribunale amministrativo, per ottenere il riconoscimento del suo diritto alla valutazione dell’ intera anzianità maturata presso l’amministrazione di provenienza ai fini dell’esatto inquadramento retributivo, nonché per sentire condannare l’amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, da versare rispettivamente al programma previdenziale integrativo e all’ente di previdenza nonché delle differenze dovute a titolo di liquidazione e trattamento di fine rapporto.
Deduce, in particolare, la violazione dell’art. 199 del d.P.R. n. 3/57, dal quale si ritrae il principio della sostanziale continuità ed unitarietà del rapporto di lavoro del dipendente pubblico, in caso di passaggio da una ad altra amministrazione statale.
Il ricorrente ricorda di essere transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio con la stessa qualifica già posseduta nell’amministrazione delle Poste sin dal 1° gennaio 1984 (8^ q.f.), ai sensi dell’art. 38, comma 3, l. n. 400/88. Successivamente, egli è stato inquadrato nella 9^ q.f. dei ruoli della Presidenza del Consiglio con il profilo professionale di Direttore amministrativo, con decorrenza 31 dicembre 1990.
Con l’inquadramento nei ruoli dell’Autorità, tale qualifica è stata equiparata a quella del “funzionario di 9° livello stipendiale”.
Precisa che, nell’ordinamento delle carriere del personale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, così come disciplinato dal Regolamento del 4 aprile 1997 (Bollettino 5/97), le precedenti qualifiche della carriera direttiva sono state accorpate e, dal 1° gennaio 1996, risultano articolate nel modo seguente: Segretario Generale, Dirigenti e Funzionari.
All’interno di ciascuna delle qualifiche esiste un’unica scala stipendiale.
La qualifica unica di funzionario è articolata in 54 livelli (art. 4, comma 1, reg.cit.). Il funzionario di I^ cui il ricorrente era stato equiparato in posizione di comando, è collocato nella fascia che va dal 21° al 30° livello stipendiale di cui alla tabella 2.
Le progressioni di carriera sono conferite sulla base di un rapporto valutativo annuale e, salvo il caso in cui sia attribuito un giudizio di insufficienza, l’avanzamento annuale è di uno scatto nella scala stipendiale.
Ritiene, in definitiva, ingiusto che, all’atto dell’inquadramento in ruolo, egli abbia subito un arretramento che lo ha portato di venti livelli stipendiali indietro.
Si è costituita per resistere l’amministrazione intimata.
Le parti hanno depositato memorie.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. La controversia all’esame del Collegio presenta molteplici affinità con quella decisa dalla Sezione con sentenza del 12 novembre 2007, n. 11141, relativa ad un inquadramento nei ruoli dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di dipendenti pubblici a seguito del superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami.
In relazione ad esso, ha affermato la Sezione, trova applicazione il principio d`ordine generale in materia di pubblico impiego (ribadito, da ultimo, dal Consiglio di Stato, sez. VI, decisione n. 854 del 16 febbraio 2009), in base al quale la conservazione dell`anzianità nella qualifica già ricoperta dal dipendente pubblico è legislativamente limitata ad ipotesi tassative, e, segnatamente, al caso contemplato dall`art. 200 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui la conservazione dell`anzianità pregressa compete agli impiegati trasferiti con il loro consenso “da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione”, ovvero dall`art. 199 del medesimo testo unico, il quale pure disciplina una peculiare forma di trasferimento da effettuarsi con il consenso dell`interessato, per specifiche esigenze dell`amministrazione richiedente.
Viceversa, nell’ipotesi di passaggio volontario del dipendente da una, ad altra amministrazione, la volontarietà del passaggio esclude il diritto di chi lo compie alla conservazione dell’anzianità di servizio precedente ed ad essere collocato nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che già vi appartenevano.
2.1. Il ragionamento testé svolto (relativo ad un’assunzione per concorso), deve, a maggior ragione, applicarsi anche al caso in esame, di inquadramento avvenuto ai sensi dell’art. 12, comma 3, della l. n. 59 del 1997, il quale dispone che “ Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero [...]”, senza contestualmente prevedere alcunché in ordine al riconoscimento delle anzianità pregresse, eventualmente maturate dagli interessati nei ruoli delle amministrazioni di provenienza.
Né siffatto riconoscimento può avvenire, come già accennato, sulla sola scorta dell’art. 199 del d.P.R. n. 3/57, il quale, come ricordato dalla Sezione (e confermato dal Consiglio di Stato), non è espressione di un principio generale ma norma di stretta interpretazione.
A nulla rileva, poi, nel caso di specie, che, nel periodo di comando, il sig. Chiurco sia stato “inquadrato” ad un superiore livello stipendiale, posto che siffatto riconoscimento, secondo quanto prescritto dal regolamento del personale dell’Autorità, avviene all’esclusivo fine di attribuire al dipendente in tale posizione un trattamento economico che, da un lato, tenga conto dello status rivestito nell’amministrazione di appartenenza, dall’altro, della necessità di perequazione alla retribuzione del personale dipendente dalla stessa Autorità che svolge le medesime funzioni e mansioni (cfr., sul punto, TAR Lazio, sez. I^, 8 giugno 2007, n. 5297).
Le previsioni del Regolamento del personale, al riguardo, non sono, invece, automaticamente applicabili alla diversa ipotesi di inquadramento giuridico ed economico del personale dipendente di nuova assunzione, in assenza di una specifica disposizione, di rango normativo primario, che siffatto trascinamento preveda.
In tal senso, appare utile richiamare quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 11 maggio 2001, n. 123.), relativamente ad una fattispecie, simile a quella in esame, di copertura di posti di ruolo di una amministrazione di nuova istituzione (il Ministero dell’Ambiente) mediante inquadramento di personale già in fuori ruolo o in posizione di comando presso il preesistente Ufficio del Ministro per l’Ecologia.
La Corte ha in primo luogo ricordato come il suddetto art. 199 del t.u. n. 3/57 non presupponga affatto (diversamente da quanto prospettato dal giudice rimettente), che il personale (da trasferire) sia o sia stato in posizione di comando, né, comunque, riguarda le differenti ipotesi di inquadramento di personale che abbia prestato servizio a vario titolo presso un’amministrazione diversa o sia collegato con la stessa per funzioni svolte attinenti a competenze attribuite alla stessa amministrazione, “ipotesi prevedibili solo da uno specifico intervento normativo, sulla base di una valutazione discrezionale del legislatore in presenza di esigenze tali da giustificare la deviazione dalla regola dall’immissione in ruolo tramite procedura concorsuale”. Può allora accadere, prosegue la Corte, che il legislatore, in questi interventi speciali - tutti caratterizzati da copertura di posti mediante inquadramento a domanda - preveda vari sistemi o incentivi, talvolta economici, talora con riconoscimenti di anzianità economica o giuridica, “con il limite ordinario, proprio di tutte le soluzioni ampiamente discrezionali, della non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà”, senza che, tuttavia, il trascinamento di anzianità giuridiche pregresse costituisca la regola di ogni inquadramento di tal genere, e con la conseguenza che, per converso, una diversa previsione legislativa, non possa ritenersi, per ciò solo, affetta da manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
Nel caso di specie, l’Autorità ha inquadrato il sig. Chiurco nel nono livello stipendiale (anche superiore, è bene precisare, all’ottavo livello al quale, secondo quanto riferito dalla difesa erariale, vengono inquadrati i funzionari di I^ neoassunti).
Inoltre, in applicazione di una specifica disposizione del Regolamento del personale, ha provveduto ad attribuirgli un assegno “ad personam” in misura tale da compensare la differenza esistente tra il trattamento economico pertinente al livello stipendiale di primo inquadramento e la retribuzione in precedenza goduta.
Al riguardo, per completezza, occorre notare che, “in parte qua”, il Regolamento è pienamente conforme ad altra norma del cit. t.u. n. 3/57, (questa si) espressione di un principio generale, costantemente applicato come tale anche dalla giurisprudenza amministrativa.
Si tratta, ovviamente, dell`art. 202, il quale sancisce il c.d. divieto di reformatio in peius del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici, e, più in generale, il principio secondo il quale essi conservano, in caso di passaggio ad altra amministrazione, ovvero ad altra carriera della stessa amministrazione, il più favorevole trattamento economico maturato.
L`intento del legislatore è stato quello, evidentemente, di conservare al personale che passi da uno ad altro ruolo nell`ambito dell`organizzazione dello Stato, la posizione economica acquisita al momento del passaggio, in modo che il mutamento di carriera (che risponde al criterio di favorire la circolazione e l`affinamento delle professionalità), non si risolva nel determinare per gli interessati un "regresso" nel trattamento economico raggiunto, con conseguente disincentivazione della mobilità (cfr. TAR Lazio, sez. I, 7 marzo 2007, n. 2206).
Tale beneficio (consistente nell`attribuzione di un assegno "ad personam" pari alla differenza con il nuovo stipendio) non è stato tuttavia esteso dal legislatore dell’epoca al punto da riconoscere, all`anzianità maturata in altre amministrazioni o in altre carriere, la stessa valenza, ai fini giuridici ed economici, di quella, specifica, maturata dal personale già inserito nei ruoli, operando così un bilanciamento, non irragionevole, tra le aspettative di questi ultimi, e l`esigenza di reclutare nuove professionalità e risorse umane.
3. Per tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere respinto.
Sembra equo, però, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall`autorità amministrativa.
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