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La Cassazione conferma: la riforma Fornero dell'articolo 18 non si applica al pubblico impiego

Pubblicato il 16/09/2016
Pubblicato in: Pubblico Impiego

di Andrea Alberto Moramarco

La sentenza della Corte di cassazione n. 17965/2016
Le modifiche apportate dalla riforma Fornero all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato. Di conseguenza, in caso di licenziamento illegittimo intimato al dipendente pubblico in data successiva all'entrata in vigore della legge 92/2012, la tutela applicabile rimane quella risultante dal testo antecedente la riforma. A ribadire il concetto è la Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 17965 depositata ieri, che conferma, dunque, quanto già statuito con la precedente pronuncia n. 11868 (si veda il Quotidiano degli Enti locali e Pa del 10 giugno scorso).

La vicenda
La controversia prende le mosse da un licenziamento intimato a una dipendente dell'Azienda ospedaliera ordine mauriziano di Torino «per non aver provveduto nel corso di un'assenza per malattia al rientro da un periodo di comando presso la Asl di Rieti, a comunicare il proprio domicilio presso il comune di Torino». Accertata l'illegittimità della massima sanzione disciplinare comminata, la questione affrontata dai giudici era quella relativa all'individuazione della fattispecie sanzionatoria ed al tipo di tutela applicabile: per la dipendente, la tutela reale ex articolo 18, comma 4, della legge 300/1970 nella formulazione introdotta dalla legge 92/2012, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro; per l'Azienda - e così anche per i giudici di merito - la tutela obbligatoria di cui al comma 5 della medesima disposizione, con conseguente pagamento di un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione percepita.

La decisione

In Cassazione la questione però cambia. I giudici nell'esercizio del potere di qualificazione spostano l'attenzione sulla natura giuridica dell'Azienda ospedaliera. Questa, infatti, è stata istituita con legge regionale ed è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Di conseguenza, il rapporto di lavoro del personale di tale Azienda ospedaliera è assoggettato alla disciplina dettata dal Codice del Pubblico impiego, ovvero il Dlgs 165/2001, e, più esattamente, rientra «nell'ambito dei rapporti di diritto pubblico c.d. contrattualizzato», ai sensi degli articoli 40 e seguenti del testo unico.
Ciò posto, i giudici di legittimità ritengono di dover dare continuità al principio affermato con la sentenza n. 11868 del 9 giugno, ai sensi della quale ai dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Dlgs 165/2001, non si applicano le modifiche apportate dalla riforma Fornero all'articolo 18 della legge 300/1970. Pertanto, in caso di licenziamento illegittimo – come nella fattispecie – pur intimato dopo l'entrata in vigore della legge 92/2012, la tutela per il dipendente pubblico resta quella prevista dal vecchio testo dell'articolo 18.

 


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