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Intervento ad opponendum (del dipendente comunale)

Pubblicato il 28/08/2017
Pubblicato in: Pubblico Impiego

Sono ammissibili nel giudizio amministrativo gli interventi ad opponendum dei dipendenti comunali (a tutela del loro operato)?

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 25 agosto 2017 n. 1423.

Nel caso in cui il dipendente di un Comune (nella specie si trattava del tecnico istruttore e del responsabile dell’ufficio tecnico), che ha denegato il rilascio di un permesso di costruire impugnato in s.g., abbia provveduto a costituirsi in giudizio – spontaneamente ed autonomamente dall’Ente – con atto di costituzione formale, tale atto, stante l’irrilevanza del nomen iuris attribuito ad un atto processuale: a) può essere qualificato come intervento ad opponendum, ove il medesimo dipendente si sia costituito in giudizio in proprio – e, quindi, non già in rappresentanza dell’Ente locale – all’esclusivo fine e/o interesse di difendere il proprio provvedimento di diniego da eventuali riflessi in termini di ricadute patrimoniali (in caso di azioni di responsabilità) e professionali; b) deve ritenersi ammissibile. In tal caso, infatti, sussiste la legittimazione passiva del suddetto dipendente; e ciò sul rilievo che l’intervento ad opponendum deve ritenersi ammissibile ogni qual volta il soggetto interveniente vanti un interesse, ancorché di mero fatto, mediato e riflesso, al mantenimento della situazione giuridica creata dal provvedimento impugnato.

 


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