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IL SALARIO ACCESSORIO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Pubblicato il 24/01/2018
Pubblicato in: Pubblico Impiego

Non spetta la indennità di maneggio valori ai titolari di posizione organizzativa, in quanto le deroghe al principio della onnicomprensività delle indennità di posizione e di risultato percepite sono rigidamente fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

L’Aran ha inoltre ricordato che questa materia non è rimessa alla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Le eccezioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro sono le seguenti:

“a) precedentemente i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell’articolo 92 del Dlgs n. 163/2006; ora occorre far riferimento agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Dlgs n. 50/2016);

b) i compensi per i professionisti legali, ai sensi dell’articolo 27 del Ccnl del 14 settembre 2000;

c) i compensi per lo straordinario elettorale e i compensi Istat, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del Ccnl 14 settembre 2000 (nda solamente nel caso in cui questi oneri siano rimborsati al comune);

d) l’indennità di vigilanza prevista dall’articolo 37, comma 1, lett. b), del Ccnl del 6 luglio 1995, ai sensi dell’articolo 35 del Ccnl del 14 settembre 2000 predetto;

e) i compensi connessi agli effetti applicativi dell’articolo 12, comma 1, lett. b), della legge n. 556/1996, spese del giudizio, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Ccnl 5 ottobre 2001;

f) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’articolo 16 del Ccnl del 5 ottobre 2001;

g) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’articolo 40 del Ccnl del 22 gennaio 2004;

h) i compensi (di cui all’articolo 6 del Ccnl del 9 maggio 2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326/2003”.


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