LA POSIZIONE DI UNITEL
Unitel, come espressione dei Tecnici della Pubblica Amministrazione, ha l’obbligo di monitorare senza ipocrisia tutto quello che ha una ricaduta sul lavoro dei Colleghi come, e soprattutto, sul portato dei servizi che dobbiamo offrire ai Cittadini in termini di efficienza ed efficacia.
Da anni valutiamo con spirito collaborativo, per fornire apporti costruttivi che, senza falsa modestia, spesso trovano apprezzato accoglimento, le novità e le norme che incidono sul nostro lavoro quotidiano e, soprattutto quando si tratta di temi che incidono sulla qualità, l’equità sociale e che coniugano queste ultime con l’effettivo perseguimento della nostra mission.
Per tali ragioni il lucido e tecnico contributo che sotto riportiamo, a cura del Collega Malossetti, commentando la modifica dell’art. 82 del Codice dei contratti (controllo del costo della mano d’opera), risulta emblematico del farraginoso sistema di problem solving all’italiana rispetto alle esigenze di crescita civile.
Ciò che come tecnici ci preme sottolineare è che a fronte del dato che siamo personalmente investiti dell’effettivo “start up” di qualsivoglia norma, logica od esoterica che sia, il livello decisionale non riesce a coniugare al meglio gli scopi con la praticabilità e, soprattutto, con le esigenze di pragmatismo e sburocratizzazione.
E’ ovvio che parlando di protezione del lavoratore dal rischio di pagamenti sotto standard, e comunque di tutele, tutti noi anteponiamo la salvaguardia del rapporto di lavoro anche a dispetto di maggiori aggravi per le nostre già oberate scrivanie.
Quello che lascia perplessi è tuttavia, come denunciamo da anni nei nostri congressi, la costruzione in vitro delle risposte che dovrebbero garantire efficacia sul campo.
Guardando universi paralleli, negli ultimi 3 anni abbiamo assistito alla semplificazione delle procedure edilizie (e si è passati da un procedimento a sei diverse casistiche, con i comuni che ancora emanano circolari esplicative con interpretazioni opposte da territorio a territorio), al nuovo sistema di valutazione delle performance lavorative (cd. Decreto Brunetta) che, se applicato pedissequamente, obbligherebbe gli Enti ad impiegare la metà delle risorse umane nella gestione dei processi prefigurati.
Potremmo aggiungere l’anticorruzione, che invece di lavorare sull’etica della persona, e sulla cultura della legalità, trasforma tutto astrattamente in procedure, cioè carta e prestampati, così come la “saga” del Durc, che occupa ormai tomi di diritto amministrativo e del lavoro.
Se la riforma Bassanini (che evidentemente qualcosa di diabolico sottende) ha inteso esaltare la figura del Dirigente, con onori economici e poteri diretti, non si capisce perché poi non possa essere la stessa figura, che di fatto per motivi esponenziali ha il polso di quel che accade nella propria unità, a gestire a viso aperto situazioni di verifica e controllo, atteso che poi la Legge sforna in continuazione norme e guarentigie che rendono anonimo e procedurale ciò che potrebbe essere diretto e referenziato.
Constatiamo che, se certo siamo figli di un sistema giuridico diverso da quello anglo-sassone, sembra che crisi economica, flop applicativi, lievitazione dei costi, non scalfiscano assolutamente la filosofia di costruzione delle risposte, che spesso appaiono più compiaciute della eleganza formale che della portata per il Cittadino (fatto sempre salvo che in caso di criticità è sempre l’uomo posto front-line a pagare, Rup, apicale o comandato che sia..)!
IL COSTO DEL PERSONALE E LE INDICAZIONE DELL’ISTITUTO ITACA
Non convince il reiterato tentativo dell’Istituto Itaca di offrire alle stazioni appaltanti utili indicazioni per la corretta applicazione del nuovo comma 3-bis dell’art.82 del codice degli appalti.
Il documento viene proposto come guida, per risolvere l’attuale “situazione emergenziale” venutasi a creare a causa della rinnovata volontà del legislatore di contrastare fenomeni di lavoro irregolare, attraverso una disposizione legislativa volta a sottrarre dal confronto concorrenziale il costo per il personale.
Nonostante il meritevole proposito, le soluzioni prospettate risultano ovviamente inadeguate, poiché volte a definire “ex ante” fatti che, per varie ragioni, possono determinarsi solo “ex post”.
Già in occasione del DL70/2011, l’autorità di vigilanza correttamente osservò che “il tempo di impiego del personale dipende dalla natura della prestazione e dalla organizzazione dell’impresa. L’esecuzione di una stessa prestazione, quindi, può comportare fra due imprese la necessità di impiegare manodopera per un tempo diverso a causa di una differente organizzazione produttiva e/o di una diversa attrezzatura impiegata. Tali questioni conducono ad riflettere sulla applicabilità concreta della disposizione …omissis” Pur operando con scrupolosità nell’analisi dei costi per il personale, il risultato è obiettivamente indeterminabile poiché esso dipende da fattori che possono essere conosciuti solo a prestazione avvenuta, in ragione della effettiva produttività aziendale e del tipo di contrattazione lavorativa utilizzata.
La dimostrazione di ciò la si ritrova, paradossalmente, nelle stesse soluzioni prospettate dall’istituto ITACA, allorquando indica come la definizione delle spese per il personale, nella fase progettuale, possa compiersi indistintamente in modo “analitico o parametrico”.
In realtà, però, i due metodi portano ad ottenere risultati fondamentalmente differenti e quindi non è sostenibile alcuna similarità.
Nello specifico, il metodo parametrico si fonda su basi ipotetiche, utili per delle valutazioni di massima, ma del tutto inadeguate a perseguire gli obiettivi prefissati dal legislatore. Infatti, giungere ad una specifica valutazione economica attraverso parametri standardizzati, può comportare la sottostima dei costi per il personale, con ovvie conseguenze.
In genere, il metodo è utilizzato per valutazioni di massima ed in alcun modo può raggiungere i livelli di accuratezza richiesti dalla disposizione.
Per quanto riguarda il criterio analitico, va osservato che, effettuare delle stime basandosi sull’“incidenza del costo della manodopera” desunta dai prezziari ufficiali, non assicura comunque il raggiungimento di un risultato attendibile, anche se presenta dei caratteri di maggior accuratezza rispetto al metodo precedente.
Infatti, tale sistema analitico parte, pur sempre, da incidenze standardizzate, anche se riferite alla singola voce di elenco prezzi, e quindi presenta le stesse criticità del metodo parametrico. Inoltre l’“incidenza del costo della manodopera”, di ogni singola voce di elenco prezzi, è cosa ben diversa dal “costo del personale”, imposto dalla normativa, che comprende infatti anche il costo del personale tecnico ed amministrativo dell’impresa.
Criticità che emergono in maniere ancor più evidente nella fase esecutiva dei lavori, ove “ è necessario tenere conto dell’impatto della nuovo comma 3-bis”; dette criticità dovranno risolversi, secondo l’istituto ITACA, attraverso puntuali ed autonome disposizioni riportate “nel bando e nel contratto” che sicuramente avranno, però, come unico risultato l’aumento del contenzioso.
Inoltre in tale fase rimane irrisolto il problema del controllo e dell’esatta contabilizzazione delle prestazione fornita al fine di verificare la rispondenza con le previsioni contrattuali.
In buona sostanza l’efficacia della norma dipende dalla esatta valutazione di un dato: il “costo del personale “, che non può ora definirsi con precisione.
E’ invece condivisibile l’auspicio che nel breve periodo giungano “le indicazioni interpretative da parte dei Ministeri competenti e di altre fonti.” evitando così il proliferare di empiriche metodologie di calcolo.
(art. a cura Arch. Enrico Malossetti)
Il PRESIDENTE NAZIONALE UNITEL
Bernardino Primiani
Utilità