La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, stabilisce che la semplice realizzazione della fattispecie della falsa attestazione del dipendente pubblico è di per sé esaustiva per la legittimità del licenziamento per giusta causa.
Con sentenza n.17637/2016 pubblicata lo scorso 6 settembre, la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, Civile) è intervenuta su un caso di licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio nella pubblica amministrazione.
Il problema affrontato riguarda la legittimità della giusta causa del licenziamento di un dipendente pubblico che abbia timbrato il cartellino per poi non prestare la propria attività lavorativa, nel caso in cui il dipendente stesso, nel momento in cui effettuava la violazione della rilevazione della presenza, non era in grado di intendere e di volere.
Il dipendente ha presentato ricorso contro la PA e contro la sentenza di Appello, dopo il licenziamento avvenuto a causa della non richiesta autorizzazione, da parte dello stesso, per assentarsi dal servizio per prestare assistenza ai genitori e per essersi allontanato dal luogo di lavoro dopo avere falsamente attestato la sua presenza attraverso la timbratura del cartellino marcatempo in entrata ed in uscita.
Si configura, quindi, la falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolenta, ai sensi dell'art.55-ter del d.lgs 165/2001.
Due delle motivazioni a corredo del ricorso riguardavano l'illegittimità del licenziamento in quanto avvenuto solo successivamente al rientro dalla malattia, da parte del dipendente, in assenza della sottoposizione del dipendente stesso a visita medica di idoneità specifica, e la mancata specificazione circa l'intenzionalità del comportamento in caso di sanzione disciplinare espulsiva.
Per la Cassazione, in definitiva:
la visita medica d'idoneità specifica (art. 41 , comma 2, lettera e)-ter del d.lgs. 81/2008) non incide sulla validità dei provvedimenti disciplinari adottati, la cui legittimità non è condizionata, nella specie, dalla eventuale violazione della richiamata normativa;
è indifferente che il comportamento del dipendente sia o meno intenzionale, essendo disposto dall'art. 55-quater del d.lgs. 165/2001 in via diretta il licenziamento per giusta causa del dipendente alla sola realizzazione della fattispecie della falsa attestazione della presenza in servizio, come avvenuto nel caso oggetto di giudizio.
Pertanto, in conclusione, la semplice realizzazione della fattispecie della falsa attestazione del dipendente pubblico è di per sé esaustiva per la legittimità del licenziamento per giusta causa, a prescindere dalla intenzionalità o meno della condotta dello stesso.
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