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L'attività di C.T.U. nel pubblico impiego non è soggetta ad autorizzazione

Pubblicato il 31/07/2017
Pubblicato in: Pubblico Impiego

Cons. di Stato, 17 luglio 2017, n. 3513

La normativa sul pubblico impiego stabilisce per i dipendenti pubblici un divieto generale di assumere senza autorizzazione dell'amministrazione cui appartengono incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, e corrispondentemente proibisce alle altre amministrazioni, agli enti pubblici economici e ai privati di conferirli senza autorizzazione; gli incarichi di C.T.U. , tuttavia, non sono soggetti a tale autorizzazione sia con riguardo al soggetto che li conferisce, che è l'Autorità giudiziaria, ovvero il giudice o il P.M. e, quindi, un soggetto non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati, cui l'art. 53, D.Lgs. n. 165 del 2001 si riferisce.

Ciò va affermato poi anche con riguardo alla natura intrinseca dell'incarico, che non costituisce l'oggetto di un contratto di prestazione d'opera professionale o di altro tipo, ma una funzione pubblica che si adempie a fini di giustizia.


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