CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE – ordinanza 11 gennaio 2018
Nel caso in cui in giudizio sia contestato il funzionamento dell’autovelox, il giudice ha l’obbligo di accertare se l’apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.
Il procedimento di opposizione a verbale di accertamento d’infrazione stradale è disciplinato, nel caso di infrazione rilevata dopo il 10 settembre 2011, dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (che è entrato in vigore in data 11 settembre 2011), il quale prevede – agli artt. 6 e 7 – l’applicazione del rito del lavoro, con la conseguenza che l’appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 cod. proc. civ. , e che il termine a comparire, ai sensi dell’art. 435, terzo comma, cod. proc. civ. è di giorni 25 e non di giorni 90.
È illegittima e va cassata una sentenza che, nel respingere una opposizione avverso un verbale di contestazione di una infrazione del limite di velocità rilevata mediante autovelox, ha affermato che cui non sarebbe obbligatoria la revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità.
Infatti, la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del codice della strada «nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura»; pertanto, nel caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.
Utilità