Con deliberazione n. 258/2018/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha ricordato che la norma introdotta dal comma 526 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2018 ha stabilito che gli incentivi per funzioni tecniche gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (così come indicato dal comma 5-bis dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016) diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi accessori al personale.
Detta disposizione, tuttavia, secondo quanto già affermato dalla Sezione Autonomie con propria pronuncia (6/2018/QMIG), non è norma interpretativa, ma innovativa e dunque non può certamente produrre alcun effetto retroattivo.
Pertanto, la linea di demarcazione fra la vecchia e la nuova regolamentazione della materia incentivante non può che essere individuata nella data del 1° gennaio 2018, con la conseguenza che la nuova forma di copertura del Fondo introdotta dal comma 5-bis inizierà ad applicarsi ai contratti pubblici il cui progetto dell’opera o del lavoro siano stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l’affidamento del contratto sia stato deliberato dopo tale data.
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