Come è noto, secondo consolidata giurisprudenza, il singolo consigliere comunale è legittimato ad agire nei confronti dell'Ente a cui appartiene nell'ipotesi in cui i vizi denunciati si sostanzino nella lesione del diritto all'ufficio, e ciò si verifica proprio con riguardo a profili impeditivi o lesivi dell’esercizio delle funzioni esercitate (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2014 n. 3446; id., sez. VI, 7 febbraio 2014 n. 593); e tra tali profili, in via esemplificativa, la giurisprudenza elenca quelli che attengono:
a) alle erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare;
b) alla violazione dell'ordine del giorno;
c) all'inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare;
d) più in generale, alla preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2014, n. 593; TAR Torino, sentenza n. 1707 del 2015).
Il mancato deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare rientra, quindi, a pieno titolo tra i vizi lesivi del pieno e informato esercizio delle funzioni dei singoli consiglieri: è quanto ribadito dal TAR Abruzzo, Pescara, nella sent. 26 marzo 2018 n. 112. I giudici, infatti, hanno affermato che è illegittima la delibera consiliare di approvazione del piano finanziario TARI se i consiglieri non hanno potuto prendere visione della “relazione al piano finanziario”, richiesta dall’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 158/1999, perché non allegata fra la documentazione.
A tal proposito, l’articolo 8 cit. prescrive che il piano finanziario deve comprendere:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti”;
Aggiungendo che al piano medesimo debba essere allegata una relazione “nella quale sono indicati:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni”.
La legge in sostanza prescrive che il Consiglio comunale approvi un piano con allegata relazione che deve avere obbligatoriamente i contenuti minimi indicati nell'art. 8; questi contenuti devono costituire l'immediato oggetto delle delibera, in modo che sugli stessi possa svolgersi in modo compiuto e consapevole il dibattito consiliare.
Inoltre, secondo i giudici pescaresi, non sono sufficienti né l’eventuale esame della relazione in sede di commissione né il visto dell’organo revisore, data la diversa natura e il diverso ruolo di questi rispetto a quello del Consiglio Comunale, che è organo esponenziale della collettività locale con proprie tipiche funzioni e si compone di tutti i consiglieri eletti che devono, appunto tutti, essere messi nella condizione di svolgere il proprio ruolo elettivo con piena consapevolezza.
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