di Vincenzo Giannotti
Secondo la Corte dei conti (delibera 461/2017 della sezione regionale di controllo per il Veneto), nel caso dei debiti fuori bilancio vanno tenuti distinti «l'impegno amministrativo», riconducibile all'articolo 183 del Tuel, dal cosiddetto «impegno contabile» indicato dall'articolo 191.
Il caso
Nella fase di controllo dei conti consuntivi di un Comune, i giudici contabili hanno rilevato che il Consiglio comunale ha proceduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio per parcelle professionali inerenti la progettazione di opere pubbliche, dall'ente ritenute rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 194 comma 1, lettera e) del Tuel.
Il principio contabile
I giudici contabili evidenziano come, per il principio contabile n.2 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, il debito fuori bilancio può essere definito quale «debito costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto». Nel caso si è quindi in presenza di una violazione del procedimento giuscontabile di spesa, cui consegue una necessaria distinzione tra «impegno amministrativo» e «impegno contabile» che può essere così sintetizzata:
• L’articolo 183, comma 7 del Tuel dispone che «i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria»; si tratta dell'impegno in via amministrativa di competenza del responsabile della spesa. Esso, pertanto, si concretizza nel momento in cui sorge l'obbligazione tra l'ente locale e il terzo, costituisce vincolo al bilancio e il responsabile dell'atto di impegno deve farsi anche carico di verificarne la legittimità in punto di diritto;
• L’articolo 191, comma 1 del Tuel prescrive invece che «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria»; si tratta dell'«impegno contabile» il quale consiste nell’apposizione, da parte del responsabile finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
La catena delle procedure
Precisata la distinzione, è possibile concludere che l'impegno amministrativo non può sorgere in assenza di impegno contabile in quanto il principio ineludibile dell’ordinamento è la necessità di dover reperire, preventivamente, la copertura finanziaria della spesa. Infine, i debiti fuori bilancio, la cui legittimità è riconoscibile dal solo Consiglio Comunale, solo esclusivamente quelli indicati nell’articolo 194, comma 1 del Tuel:
• sentenze esecutive;
• copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
• ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
• procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
• acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
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