| Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. (10G0074) (GU n. 84 del 12-4-2010 ) |
testo in vigore dal: 27-4-2010
Il testo coordinato è disponibile sul sito www.bosettiegatti.it
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, concernente codice dei contratti pubblici relativi, a
lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE;
Vista la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento
dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione
degli appalti pubblici;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008», ed in particolare
gli articoli 1, 2 e 44;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Termine dilatorio per la stipulazione del contratto (articolo 44,
comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e
2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter,
lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
di seguito denominato: «decreto legislativo n. 163 del 2006», sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «articolo 109, decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; articolo
44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e
2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter,
lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE»;
b) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente periodo:
«L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non e' consentita
durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo
di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del
contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui
la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara,
ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la
perdita di finanziamenti comunitari.»;
c) il comma 10 e' sostituito dai seguenti:
«10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79.
10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei
seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si
indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente
codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non
sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia' respinte con
decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui
all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60.
10-ter. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva
con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere
stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare
alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a
condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento
cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza
cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se
successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa
quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si
dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 245, comma 2-quater,
primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del
merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di
merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti,
da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della
domanda cautelare.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100
S.O.
- La direttiva 2007/66/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
20 dicembre 2007, n. L 335.
- Gli articoli 1, 2 e 44 della legge 7 luglio 2009, n.
88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14
luglio 2009 S.O. n. 110/L, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all'art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Art. 44 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia di aggiudicazione degli appalti pubblici). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le
modalita' di cui all'art. 1, uno o piu' decreti legislativi
volti a recepire la direttiva 2007/66/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che
modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio
per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici. Sugli schemi dei decreti legislativi e'
acquisito il parere del Consiglio di Stato. Decorsi
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi previsti dal comma 1, possono essere
emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto
delle medesime procedure di cui al citato comma 1.
3. Ai fini della delega di cui al presente articolo,
per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli
articoli 32 e 207 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e ogni altro soggetto tenuto, secondo il
diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o
principi di evidenza pubblica nell'affidamento di contratti
relativi a lavori, servizi o forniture. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto
dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art.
2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) circoscrivere il recepimento alle disposizioni
elencate nel presente articolo e comunque a quanto
necessario per rendere il quadro normativo vigente in tema
di tutela giurisdizionale conforme alle direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva
2007/66/CE, previa verifica della coerenza con tali
direttive degli istituti processuali gia' vigenti e gia'
adeguati, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria
e nazionale, e inserendo coerentemente i nuovi istituti nel
vigente sistema processuale, nel rispetto del diritto di
difesa e dei principi di effettivita' della tutela
giurisdizionale e di ragionevole durata del processo;
b) assicurare un quadro processuale omogeneo per
tutti i contratti contemplati dal citato codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ancorche' non
rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare un recepimento unitario
delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificate
dalla direttiva 2007/66/CE;
c) assicurare il coordinamento con il vigente sistema
processuale, prevedendo le abrogazioni necessarie;
d) recepire integralmente l'art. 1, paragrafo 4,
della direttiva 89/665/CEE e l'art. 1, paragrafo 4, della
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione
appaltante, tempestivamente informata dell'imminente
proposizione di un ricorso giurisdizionale, con una
indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci
valutando se intervenire o meno in autotutela;
e) recepire gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b),
della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2-bis e 2-ter,
lettera b), della direttiva 92/13/CEE, come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE, fissando un termine dilatorio
per la stipula del contratto e prevedendo termini e mezzi
certi per la comunicazione a tutti gli interessati del
provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimenti
adottati in corso di procedura;
f) recepire l'art. 2, paragrafo 6, e l'art.
2-quater della direttiva 89/665/CEE, nonche' l'art. 2,
paragrafo 1, ultimo capoverso, e l'art. 2-quater della
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, prevedendo:
1) che i provvedimenti delle procedure di
affidamento sono impugnati entro un termine non superiore a
trenta giorni dalla ricezione e i bandi entro un termine
non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione;
2) che i bandi, ove immediatamente lesivi, e le
esclusioni sono impugnati autonomamente e non possono
essere contestati con l'impugnazione dell'aggiudicazione
definitiva, mentre tutti gli altri atti delle procedure di
affidamento sono impugnati con l'aggiudicazione definitiva,
fatta comunque salva l'eventuale riunione dei procedimenti;
3) che il rito processuale davanti al giudice
amministrativo si svolge con la massima celerita' e
immediatezza nel rispetto del contraddittorio e della
prova, con razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti
termini di deposito del ricorso, costituzione delle altre
parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali;
4) che tutti i ricorsi e scritti di parte e
provvedimenti del giudice hanno forma sintetica;
5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima
procedura di affidamento sono concentrati nel medesimo
giudizio ovvero riuniti, se cio' non ostacoli le esigenze
di celere definizione;
g) recepire l'art. 2, paragrafi 3 e 4, della
direttiva 89/665/CEE e l'art. 2, paragrafi 3 e 3-bis, della
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione
del contratto in caso di proposizione di ricorso
giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione
definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare e
rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri:
1) la competenza, sia territoriale che per materia,
e' inderogabile e rilevabile d'ufficio prima di ogni altra
questione;
2) la preclusione alla stipulazione del contratto
opera fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare
definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo
della sentenza di primo grado, in udienza o entro i
successivi sette giorni, se la causa puo' essere decisa nel
merito nella camera di consiglio fissata per l'esame della
domanda cautelare;
3) il termine per l'impugnazione del provvedimento
cautelare e' di quindici giorni dalla sua comunicazione o
dall'eventuale notifica, se anteriore;
h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2-quinquies,
2-sexies e 3-bis della direttiva 89/665/CEE e gli articoli
2, paragrafo 6, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis della
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, nell'ambito di una giurisdizione esclusiva e di
merito, con i seguenti criteri:
1) prevedere la privazione di effetti del contratto
nei casi di cui all'art. 2-quinquies, paragrafo 1, lettere
a) e b), della direttiva 89/665/CEE e all'art. 2-quinquies,
paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 92/13/CEE,
con le deroghe e i temperamenti ivi previsti, lasciando al
giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione
del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi
concreti, tra privazione di effetti retroattiva o limitata
alle prestazioni da eseguire;
2) nel caso di cui all'art. 2-sexies, paragrafo 1,
della direttiva 89/665/CEE e all'art. 2-sexies, paragrafo
1, della direttiva 92/13/CEE, lasciare al giudice che
annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del
bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti,
tra privazione di effetti del contratto e relativa
decorrenza, e sanzioni alternative;
3) fuori dei casi di cui ai numeri 1) e 2),
lasciare al giudice che
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