Alto Contrasto Reimposta
Iscriviti Area Riservata
Menu
Menu
Stemma

Decadenza dei consiglieri comunali assenteisti

Pubblicato il 19/01/2018
Pubblicato in: Pubblica Amministrazione

TAR LOMBARDIA – BRESCIA, SEZ. I – sentenza 15 gennaio 2018 n. 31.

Sulla legittimità o meno della deliberazione di decadenza dalla carica di un consigliere comunale, per assenze ingiustificate per tre sedute consecutive, ove l’amministratore abbia comunicato soltanto verbalmente e non anche per iscritto le proprie giustificazioni.

E’ illegittima, per difetto di motivazione, la deliberazione con la quale è stata dichiarata la decadenza dalla carica di un consigliere comunale, per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, che sia motivata con esclusivo riferimento al fatto che le giustificazioni circa le assenze, sono state presentate soltanto verbalmente, a mezzo del capo del gruppo di appartenenza dell’interessato, nel caso in cui, al momento di tale presentazione, il regolamento comunale contemplava tale possibilità, mentre la deliberazione che, in sede di interpretazione autentica del regolamento comunale, ha previsto la sola forma scritta per la presentazione delle medesime giustificazioni, sia stata adottata successivamente; in tal caso, infatti, l’interpretazione autentica del regolamento comunale in materia, è idonea a produrre effetti soltanto per il futuro.

Scelta del CCNL applicabile alla gara

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 17 gennaio 2018 n. 276

Sulla illegittimità dell’aggiudicazione di una gara di appalto, nel caso in cui la ditta vittoriosa abbia applicato un CCNL inappropriato rispetto al rapporto contrattuale oggetto della procedura di evidenza pubblica.

E’ illegittimo il provvedimento con la quale la P.A. appaltante ha aggiudicato una gara di appalto di servizi (nella specie si trattava del servizio di facchinaggio presso la Regione Sardegna), nel caso in cui la ditta aggiudicataria abbia applicato un contratto collettivo nazionale di lavoro inappropriato e/o non pertinente rispetto al rapporto contrattuale oggetto della procedura di evidenza pubblica; infatti, l’applicazione di un CCNL inappropriato ovvero non pertinente rispetto alla natura e all’oggetto del contratto di appalto, determina squilibri nell’offerta economica. In tal caso, pertanto, non può farsi richiamo ai principi sulla libertà negoziale delle parti ed all’autonomia dell’imprenditore.


Utilità