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Debiti della PA: molte le novità dalla conversione in legge del Dl n. 35/2012

Pubblicato il 23/09/2013
Pubblicato in: Pubblica Amministrazione

Il Dl n. 35/2012 ha permesso lo sblocco dei pagamenti per i debiti scaduti della PA mediante procedure, articolate e complesse, finalizzate all’esclusione di determinati pagamenti di debiti di parte capitale dal meccanismo del patto di stabilità. Nel provvedimento sono state inserite anche importanti novità riguardanti la certificazione dei crediti, il bilancio di previsione 2013 degli enti locali (la cui approvazione è rinviata al 30 settembre) e i tributi locali.

Le principali novità dalla conversione in legge

Nell’analisi delle principali novità apportate dalla legge di conversione n. 64 del 6 giugno 2013, si evidenzia innanzitutto la possibilità per gli enti locali di richiedere spazi finanziari anche per i pagamenti effettuati fino all’8 aprile.

Si trattava di una criticità del testo originario del provvedimento che penalizzava le amministrazioni virtuose che avevano già provveduto a pagare i propri debiti anche se, dal punto di vista “operativo”, con la comunicazione degli spazi effettuata entro il 30 aprile, la piattaforma web prevedeva la possibilità di inserire i crediti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012 e già pagati alla data dell’8 aprile 2013.
Con il successivo decreto del Mef del 15 maggio erano stati assegnati gli spazi finanziari sulla base delle richieste pervenute e parzialmente accolte anche le richieste per i debiti già pagati.
Entro il 5 luglio, gli enti locali avranno la possibilità di richiedere nuovamente gli spazi finanziari non concessi ed inserire nella richiesta anche i pagamenti derivanti dalle seguenti nuove tipologie:

• debiti fuori bilancio in conto capitale riconosciuti (o che presentavano
• i requisiti per il riconoscimento) alla data del 31 dicembre 2012;
• obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all’articolo 1, commi 704 e 707, legge n. 296/2006.

Novità anche in materia di sanzioni: spetta all’organo di revisione effettuare la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti affinché possa esercitare l’azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati (e di eventuali corresponsabili) che non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini o non effettuano, entro il 2013, pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi. Nel caso sia accertata la responsabilità, la sanzione pecuniaria è pari a due mensilità del trattamento retributivo (al netto degli oneri fiscali e previdenziali) e sul sito internet dell’ente, osservando le cautele previste dalla normativa sulla privacy, restano pubblicate le sentenze di condanna fino a che non siano state eseguite per l’intero importo.

Gli enti locali che, non avendo la liquidità necessaria per far fronte al pagamento dei debiti, hanno chiesto l’anticipazione alla Cassa depositi e prestiti, devono provvedere all’estinzione dei debiti all’atto di ciascuna erogazione e, in ogni caso, entro i successivi trenta giorni. Sempre nell’ottica di non penalizzare le amministrazioni che pagano regolarmente i propri debiti, agli enti locali che non hanno rispettato nell’anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti per i quali possono essere richiesti nel 2013 gli spazi finanziari ai sensi del Dl n. 35, la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio si applica limitatamente all’importo non imputabile ai predetti pagamenti.

Potenziato ulteriormente il patto regionale verticale incentivato: è stato incrementato per il 2013, ed esteso anche al 2014, il contributo, per l’estinzione del debito, a favore delle Regioni, le quali devono cedere almeno il 50% degli spazi finanziari ai piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti.
Poche le novità apportate con la conversione del Dl per quanto riguarda i pagamenti dei debiti di regioni, province autonome, enti del servizio sanitario nazionale e amministrazioni dello Stato: si segnala il nuovo articolo 5-bis che, senza aggravio di oneri per l’erario, consente al Mef di autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali per consentire l’integrale pagamento dei debiti della PA maturati al 31 dicembre 2012.

Le pubbliche amministrazioni che hanno richiesto gli spazi finanziari hanno l’obbligo di comunicare ai propri creditori, entro il 30 giugno anche a mezzo Pec, l’importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti per i quali sono stati concessi gli spazi finanziari.
Per tali debiti, la verifica della regolarità contributiva dovrà essere fatta con riferimento alla data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento. Entro il 5 luglio, inoltre, ciascuna amministrazione deve provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet dell’elenco dei debiti per i quali è stata inviata la predetta comunicazione.

Apportati correttivi anche alle disposizioni in materia di certificazione dei crediti per la quale, si ricorda, le pubbliche amministrazioni erano obbligate alla registrazione sulla piattaforma del Mef entro il 29 aprile scorso. Anche i crediti dei professionisti verso le pubbliche amministrazioni potranno essere certificati e quindi utilizzati in compensazione per pagare somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo. È l’effetto principale, per questa categoria di lavoratori autonomi, di un emendamento entrato nella legge di conversione del Dl n. 35/2013.

Il risultato è ottenuto con una modifica al comma 3-bis dell’articolo 9 del Dl n. 185/2008, che ora, grazie al nuovo testo dell’art. 7 del Dl n. 35/2013 estende l’ambito di operatività dell’obbligo di certificazione alle “obbligazioni relative a prestazioni professionali”, elencandole espressamente dopo le “somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti”.

Potenziate ulteriormente le possibilità di compensazione dei crediti certificati: oltre alla compensazione, tramite modello F24, con le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, definizione agevolata delle sanzioni ecc.), viene consentita la compensazione, a richiesta del creditore, per il pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo notificata entro il 31 dicembre 2012, a eccezione dei professionisti.

Sul punto, infatti, il dato letterale della norma consente l’utilizzo (per quest’ultima compensazione) dei soli crediti per “somministrazioni, forniture e appalti” (e non anche di quelli per prestazioni professionali). È possibile che trattasi di svista nella stesura dell’emendamento.

Introdotta una sanzione pecuniaria, pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito, a carico dei dirigenti responsabili.

Tra il 1° giugno e il 15 settembre devono essere comunicati, utilizzando la piattaforma elettronica per il rilascio delle certificazioni, solamente i debiti certi, liquidi ed esigibili,maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa: ciò, sicuramente, indurrà le amministrazioni ad adempiere a tale obbligo a ridosso del termine di scadenza.

A decorrere dall’anno prossimo, le comunicazioni relative all’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse entro il 30 aprile dell’anno successivo, pena la sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo a carico dei dirigenti responsabili. Dovranno essere registrati sulla piattaforma Mef anche i dati dei pagamenti dei debiti inseriti al fine di garantire l’aggiornamento dello stato dei debiti.
Si segnala, infine, che:
- per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro non dovrà essere effettuata la preventiva verifica telematica con Equitalia ex art. 48-bis, Dpr n. 602/1973 nel caso in cui il creditore abbia ottenuto la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo;
- per la sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo (articolo 6-bis), fino al 31 dicembre 2015, l’ammontare limite delle rate di acconto per le quali non sia stato emesso il certificato di pagamento o il titolo di spesa, oltre il quale l’esecutore può agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, è ridotto dal 25% al 15%;
- il soggetto d’imposta che vanta crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega alla propria dichiarazione dei redditi un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni. Il modello dovrà essere adottato con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze (articolo 9, comma 2-bis).

Novità in materia di bilanci e di tributi locali

Molte le novità in tema di bilanci e tributi degli enti locali. Si riepilogano i principali provvedimenti recepiti in sede di conversione:

• Bilancio di previsione: differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali nonché per l’approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti.

• Verifica equilibri di bilancio: se il bilancio verrà deliberato dopo il 1° settembre, per quest’anno è resa facoltativa l’adozione della deliberazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193 del Tuel.

• Oneri di urbanizzazione: prorogata fino al 2014 la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Al riguardo, bisognerà vedere come si potrà coordinare tale proroga con la proposta di legge recante norme per il contenimento dell’uso del suolo e la rigenerazione urbana che prevede una disciplina sull’utilizzo dei proventi degli oneri relativi all’urbanizzazione primaria e secondaria.

• Tagli “spending review”: modificati i criteri di determinazione dei tagli al fondo sperimentale di riequilibrio effettuato ai sensi del Dl n. 95/2012.

• Fondo di solidarietá: per il solo 2013, sono stati ridotti i criteri con i quali si procederà alla formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale.

• Acquisto immobili: il divieto di acquistare immobili non si applica alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del Dpr n. 327/2001 nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012.

• Imu e immobili comunali: previsto un contributo da ripartire tra i comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell’assoggettamento a Imu degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio. È esclusa la riserva a favore dello Stato del gettito Imu derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e situati sul loro territorio.

• Accertamenti Imu su immobili categoria D: viene precisato che l’attività di accertamento e riscossione dell’Imu relativa agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è svolta dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme (imposta, sanzioni e interessi) derivanti da tale attività.

• Versamento Imu di giugno: introdotta, a regime, la possibilità di determinare il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

• Pubblicazione deliberazioni Imu: spostato al 21 ottobre il termine entro il quale i comuni devono effettuare l’invio delle deliberazioni concernenti l’Imu per la pubblicazione sul sito informatico del ministero entro il 28 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

• Riscossione tributi: possibilità di continuare ad avvalersi di Equitalia fino al 31 dicembre 2013 per la riscossione dei tributi.

Conclusioni

Il Parlamento ha praticamente utilizzato tutti i 60 giorni disponibili per la conversione del Dl ma, alla fine, ha approvato un testo che ha registrato il consenso di tutte le forze politiche, a dimostrazione dell’importanza del provvedimento per l’economia del Paese.

Si sperava in un rafforzamento della portata del decreto attraverso l’aumento dello stanziamento di 40 miliardi per il pagamento dei debiti arretrati della PA.

Ciò non è avvenuto. Critiche sono state rivolte alla decisione di stornare 400 milioni di euro (200 milioni nel 2013 e altrettanti nel 2014) dalle risorse per le anticipazioni di liquidità da concedere agli enti locali e destinarle al rimborso ai comuni dei contributi tagliati per effetto dell’assoggettamento all’Imu anche degli immobili comunali.

Si può sostenere che ora gli strumenti per migliorare il sistema dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ci sono: spetta ad amministratori e dirigenti pubblici adoperarsi, nell’immediato, per sbloccare il più rapidamente possibile i pagamenti a favore delle imprese creditrici e, a regime, per garantire il corretto e puntuale funzionamento del meccanismo della certificazione dei crediti che, se pur presente da tempo, ha richiesto l’individuazione di pesanti sanzioni per consentirne l’entrata in funzione.

 

C. D'Aries., M. Tassara, Il Sole 24 ORE - Diritto e Pratica Amministrativa, luglio/agosto 2013 - n. 7/8


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