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Buoni pasto e danno erariale

Pubblicato il 27/02/2018
Pubblicato in: Pubblica Amministrazione

La Corte dei Conti - sezione II centrale d’appello, con sentenza del 6 febbraio 2018 n. 55 ha condannato per danno erariale il direttore di un’azienda speciale di una camera di commercio, il quale autorizzava la concessione di buoni pasto al personale nonostante l’assenza di fonti normative primarie e secondarie a supporto di tale erogazione.

«L’esborso di denaro pubblico sotto forma di buoni pasto in assenza di una qualsiasi previsione normativa e contrattuale di riferimento, nonché di altro atto deliberativo e/o regolamentare dell’Ente, configura all’evidenza un’erogazione sine titulo e, quindi, indebita».

Interessante anche la considerazione che il fatto che i dipendenti percepissero i buoni pasto già prima dell’insediamento del direttore e che, pertanto, gli stessi fossero ormai «abituati» a riceverli quale componente usuale della retribuzione, non esonerava lo stesso dal previo accertamento delle condizioni «generali» legittimanti l’erogazione, al di là dell’autorizzazione uti singuli.

Quindi, in assenza di una fonte normativa, primaria o secondaria, o anche meramente interna all’ente, idonea a legittimare l’erogazione di denaro pubblico, non v'è prassi o consuetudine che possa assumere valore scriminante della responsabilità ascritta all’agente.


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