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Applicazione avanzo di amministrazione, modifiche in arrivo

Pubblicato il 27/07/2018
Pubblicato in: Pubblica Amministrazione

L’applicazione dell’avanzo di amministrazione è uno dei punti oggetto di attenzione in questi giorni da parte del Ministero Interno e Ministero Economia e Finanze, sia ai fini contabili, sia ai fini pareggio sui saldi di bilancio.

Sul piano contabile si cerca una via d’uscita dopo i rilievi Corte dei Conti, che hanno sancito l’impossibilità di applicare le altre quote dell’avanzo per gli enti che sono in divanzo nella riga E, avanzo libero (sia per effetto del riaccertamento straordinario dei residui, sia per effetto della gestione).

Sul fronte pareggio sui saldi si è alle prese con una soluzione a seguito delle sentenze Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, laddove è stato ribadito che l’avanzo deve restare a disposizione degli enti e quindi di fatto dovrebbe essere entrata rilevante ai fini pareggio sui saldi.

L’aspetto rilevante per i tecnici del Ministero è la possibilità di quantificare l’impatto sulla finanza pubblica dell’applicazione dell’avanzo; per questo una quota di avanzo che rischia di essere sacrificata è la quota accantonata, posto che non è mai certo il momento dell’applicazione della quota di avanzo accantonato al verificarsi del rischio o dell’onere per cui fu applicata (e talvolta neppure si verifica tale momento, come ad esempio nel caso di un contenzioso con vittoria dell’ente o di una fidejussione non escussa).

La parte di avanzo che sembra invece trovare via libera sia ai fini contabili, in ogni caso, sia ai fini del pareggio sui saldi di bilancio è quella vincolata, ma sarà necessario che l’ente locale attesti con maggiore precisione l’origine e la natura del vincolo.

Contabilmente, è probabile la modifica dell’art. 186 del Tuel, come di seguito rappresentato:

All’articolo 186 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti commi:

“1-ter. Il risultato di amministrazione può essere applicato al bilancio solo se presenta un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate. E’ in ogni caso consentito l’utilizzo delle quote vincolate:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;

1-quater. Le quote vincolate del risultato di amministrazione possono essere applicate al bilancio solo se sono state analiticamente individuate nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto o nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione per le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all’allegate 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.


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