di Arturo Bianco
Il diritto di accesso civico generalizzato è limitato, sulla base delle previsioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, per come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 97/2016, dalla necessità di non determinare lesioni alla riservatezza dei dati personali.
Nella applicazione di tale principio la giurisprudenza amministrativa sembra meno decisa rispetto ai pareri resi dal Garante per la tutela della privacy.
Nella fase di prima applicazione di questa disposizione sta emergendo che vanno tutelate, ancorché ciò non sia previsto espressamente dal legislatore, le esigenze di buon funzionamento delle PA in presenza di richieste di accesso che producono effetti non positivi in questa direzione.
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