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Il dirigente del settore affari legali del Comune non può svolgere altre funzioni oltre quelle del proprio ufficio

Pubblicato il 02/05/2018
Pubblicato in: Pubblica Amministrazione

La figura professionale dell’avvocato esclude l’intercambiabilità con altre figure interne all’Ente?

di Enzo Cuzzola

Secondo il parere (delib.) n. 13 del 14 marzo 2018 della Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per il Friuli Venezia Giulia, il Dirigente del Settore Affari Legali del Comune, iscritto all’Elenco speciale degli avvocati dipendenti da pubbliche amministrazioni, non può svolgere anche altre funzioni amministrative in aggiunta a quelle del proprio ufficio.

Secondo i giudici, la figura professionale dell’avvocato esclude l’intercambiabilità con altre figure interne all’Ente, né può essere adibito ad altri compiti se non a quelli espressamente indicati nella legge n. 247/2012 (legge professionale forense) che riconosce quelle specificità e quella autonomia che sono elementi di peculiarità e di atipicità che lo contraddistinguono dagli altri responsabili delle massime strutture dell’Ente.

Lo stesso Codice deontologico, peraltro, dispone che “L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini di giustizia”.

Per tali ragioni di presidio di legalità e garanzia della difesa, la funzione pubblica che ogni avvocato è chiamato a svolgere dalla legge n. 247/2012, non è cumulabile con altre cariche all’interno dell’Ente, proprio per le sue peculiarità, che impongono il divieto categorico di situazioni “anche potenziali” di conflitto d’interesse nello svolgimento della professione.


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