L'art. 1, co. 526 della Legge di bilancio 2018, prevede che "All'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:" 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture".
La Legge di bilancio del 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 - Suppl. Ord. n. 62; in vigore dal 1° gennaio 2018) contiene un'importante modifica al Codice dei contratti ed in particolare all'art. 113 (in tema di incentivi).
In particolare, l'art. 1 della Legge di bilancio 2018, al co. 526 prevede che "All'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:" 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture".
La norma, evidentemente, tende a risolvere la problematica sorta - in seguito a ripetuti interventi delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (nn. 7 e 24) - in tema di riconduzione degli incentivi tecnici (non più per la progettazione) nell'ambito del salario accessorio.
Previsione, questa, che - considerate le norme che impongono il contingentamento e la costante riduzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane - determinava un impoverimento del fondo e della quota di accessorio per i dipendenti della stazione appaltante.
La norma dovrebbe avere l'effetto di chiarire che gli incentivi non contribuiscono a determinare (non devono essere sommati) il "tetto" del salario accessorio e quindi non incidono sulle dinamiche di contenimento.
Questo sempre fatto salvo diverse interpretazioni della Corte dei Conti soprattutto in relazione agli incentivi per i servizi che rimangono spese correnti.
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