Con la sentenza n. 1224/2015, la Sezione I del Tar Piemonte ha riconfermato la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2015 n. 2490), secondo cui:
- la disciplina delle modalità di autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale deve essere rinvenuta essenzialmente nel comma 2 , e non già nel comma 1, dell’articolo 21 del Dpr n. 445 del 2000; la soluzione dell’applicazione del comma 2 riposa infatti sulla delicatezza della funzione che la formalità dell’autenticazione riveste nel procedimento elettorale (data la speciale esigenza di certezza che lo caratterizza, quale principale strumento di attuazione e garanzia del principio democratico), funzione la quale impone che l’autentica in questo settore sia sottoposta, a salvaguardia della sua funzione, alle modalità di maggiore rigore fra quelle previste dall’articolo 21 Dpr cit.;
- le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l’autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale – non integrabile aliunde – della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature;
- le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall’art. 21 del Tu n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione. Sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l’apposizione del timbro, l’indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l’accertamento della sua identità e dell’apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all’autenticazione, la legittimazione di quest’ultimo (da rinvenirsi anche aliunde e non necessariamente all’interno della autenticazione), infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione.
Tutto ciò premesso, i giudici amministrativi piemontesi hanno ravvisato ragionevole apportare un unico temperamento alla rigidità dei predetti principi, in relazione all’ipotesi in cui, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, manchi soltanto l’indicazione a stampa del nome e del cognome del pubblico ufficiale autenticatore, ma la firma di quest’ultimo sia stata redatta per esteso e sia leggibile: il collegio ritiene che si tratti di un temperamento ragionevole, tenuto conto che gli stessi moduli utilizzati per la raccolta delle firme non richiedevano l’indicazione a stampa delle generalità del pubblico ufficiale autenticatore, ma solo la “Firma (nome e cognome per esteso) del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione”, e considerato che, in ogni caso, la sussistenza delle due condizioni predette (firma leggibile e redatta per esteso) garantisce la piena conoscibilità del soggetto autenticatore.
(TAR Piemonte, sez. I, Sentenza 17 luglio 2015, n. 1224). (Massimiliano Atelli, Il Sole 24 Ore, PubblicaAmministrazione24, 22 luglio 2015)
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