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Il nuovo giornale dell'Unitel N. 2/2017

Pubblicato il 14/09/2017

TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE • ANNO XXVI • 2/2017

Editoriale di Bernadino Primiani

Incentivi, storia infinita.

L’UNITEL si unisce alla richiesta avanzata delle sigle sindacali CISL, UIL e CGIL, in data 5 luglio 2017, in cui si chiedono azioni volte a superare le recenti interpretazioni riguardanti il sistema incentivante di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016. Ci riferiamo, nello specifico, alla delibera n. 7/2017 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che di fatto, innovando un orientamento oramai consolidato, rischia di sminuire l’istituto dei compensi accessori con inevitabili ripercussioni negative per tutto il personale dipendete e sul servizio reso alla collettività.

Infatti, con tale interpretazione il fondo per il trattamento accessorio dovrebbe sostenere anche la spesa da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche in quanto ora considerata, diversamente da prima, una spesa corrente.

Questo in contrapposizione al prevalente orientamento che sosteneva come “non v’è dubbio che si tratti di spese di investimento, attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa, e finanziate nell’ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un’opera pubblica, e non di spese di funzionamento, rispetto alle quali la spesa per il personale” deliberazione cdc n.16/SEZAUT/2009/ QMIG.

Remunerare questi incentivi con il fondo per i compensi accessori comporterà inevitabilmente una marcata esternalizzazione di molte funzioni tecniche con un conseguente aggravio dei costi. Questo perché le Amministrazioni saranno costrette a decidere quali attività tecniche saranno economicamente sostenibili in rapporto alla disponibilità complessiva delle risorse destinate al trattamento accessorio.

Ciò in contrapposizione con il Codice dei Contratti che sancisce la natura autonoma del fondo per funzioni tecniche poiché “le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse...” art. 103 c.2 del d.lgs. 50/2016.

Un “apposito fondo” che si alimenta in maniera indipendente attraverso la spesa finalizzata ad investimenti, per cui dall’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale “Sono esclusi, altresì, i compensi per attività di pianificazione/ progettazione ex art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. 163/2006 (Codice degli appalti) proprio in quanto eventuali e assolutamente di natura variabile” per tali ragioni “Si conviene altresì che dal tetto in esame vadano escluse le risorse per l’erogazione dei compensi per attività di pianificazione/ progettazione” Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 10/133/ cr6/c1.

Fondi che peraltro seguono finalità finanziarie diverse poiché le risorse per il trattamento accessorio sono sottoposte a misure stringenti di contenimento dei costi mentre il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche è volto a generare economie.

Infatti, di fronte ad una riduzione delle funzioni tecniche incentivabili le Amministrazioni “dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato.

Deve aggiungersi, con specifico riferimento a tale tipologia di prestazione professionale, che essa afferisca ad attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti. (Corte dei Conti n. 51/CONTR/11).

In buona sostanza con il parere n. 7/2017 della Corte dei Conte s’instaura un sistema connotato da indeterminatezza nell’attribuzione e definizione delle somme spettanti per le incentivazioni e compensi accessori. Incentivazione che per le ragioni sopra esposte è ascrivibile al titolo II della spesa, come spesa per investimenti

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