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OBBLIGO DI AGGREGAZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E PNC

Pubblicato il 18/05/2023
OBBLIGO DI AGGREGAZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E PNC

L'art. 52 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, ha posto l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia, che devono acquisire lavori, servizi e forniture finanziati anche parzialmente con i fondi del PNRR e PNC,  di ricorrere alle forme di aggregazione di cui all'art. 37 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 o anche alle forme previste dallo stesso art. 52 comma 1.

Le intervenute modifiche normative sopravvenute, hanno creato non poca confusione su quali fossero le soglie di importo per le quali tale obbligo è obbligatorio.

Si fornisce di seguito un utile prospetto riepilogativo.

SOGLIE DI IMPORTO PER COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

NORMATIVA

DISPOSIZIONE

D. Lgs n. 36/2023 -NEW CODICE

[art. 225 c. 8]

Si applicano per interventi PNRR e PNC le disposizioni D.L. 77/2021 conv. con L. 108/2021 e D.L. 13/2023 conv. con L.41/2023.

 

D.L. 77/2021- conv. L. 108/2021

[art. 52 c. 1 lett. a) sub 1.2]

Per procedure PNRR e PNC, i COMUNI NON CAPOLUOGO di provincia, procedono per acquisizioni di lavori, servizi e forniture con le modalità:

-       indicate dall'art. 37 c. 4 del D. Lgs n. 50/2016;

-       attraverso: le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e comuni capoluogo di provincia anche se non qualificati.

 

Ai sensi art. 37 c. 4 D.Lgs n. 50/2016, sono salve le ipotesi di cui agli art. 37 c. 1 e c. 2 primo periodo, secondo cui non sono soggetti all'obbligo di aggregazione gli affidamenti di :

-        servizi e forniture      < 40.000 €

-        lavori                       < 150.000 €

 

TALI SOGLIE SONO STATE MODIFICATE ANCHE PER INTERVENTI PNRR come di seguito si riporta

 

D.L.  176/2022-conv. L. 6/2023

 [art. 10 c. 1]

Modifica l'art. 1 c. 1 lett. a) del D.L. 32/2019 conv. con L. 55/2019 che aggiornato prevede:

2° periodo:

" .. Per le procedure afferenti il PNRR e PNC i comuni NON CAPOLUOGO di provincia procedono alle acquisizioni  oltre che secondo le modalità di cui all'art. 37 c. 4 ......";

3° periodo:

"L'obbligo di cui al 2° periodo per i COMUNI NON CAPOLUOGO di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 1 comma 2 lett. a del D. L. 76/2020 conv. con L. 120/2020:

-        servizi e forniture       =  75.000 €

-        lavori                        = 150.000 €

 

Tali soglie sono state modificate a sua volta dall'art. 51 c. 1 lett. a) del D.L. 77/2021 conv.  con L.108/2021:

-        servizi e forniture       = 139.000 €

-        lavori                        = 150.000 €

 

D.L. 13/2023- conv. L.41/2023

[ art. 17]

Sostanzialmente non modifica nulla

 

CONCLUSIONI

Per interventi finanziati con PNRR e PNC, l'obbligo di aggregazione per i COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA, non sussiste per affidamenti di importi :

-        SERVIZI E FORNITURE    < 139.000 €

-        LAVORI                             < 150.000 €

 

 

Ing. Cono GALLO

Coordinatore Area Sud UNITEL

 

Il presente documento esprime le convinzioni di questa Associazione. Si evidenzia che è responsabilità di ciascun utente verificarne la correttezza in riferimento alla normativa vigente.

 

 

 

 

 


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