E’ illegittima la proc edura ad evidenza pubblica condotta in violazione della continuità delle operazioni di gara ed in contrasto con la trasparenza e l’imparzialità delle stesse.
Questo il principio di diritto enunciato dalla III sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 31 dicembre 2012 n. 6714, nell’ambito di una gara per la fornitura di apparecchiature sanitarie.
Nel caso in esame, i Giudici di primo grado avevano ritenuto illegittimo il provvedimento di aggiudicazione emesso a seguito dell’apertura “riservata” delle bu ste contenenti le offerte tecniche, giudicando invece assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione riguardanti le modalità di conservazione dei plichi e i tempi di svolgimento delle operazioni di gara.
I Giudici di Palazzo Spada, affrontando in primo luo go la questione relativa all’apertura delle buste tecniche in seduta segreta, hanno evidenziato come la procedura in oggetto sia cristallizzata in un momento temporale precedente l’entrata in vigore dell’art. 12 del d.l. 7.5.2012 e la pronuncia n. 13/2011 dell’Adunanza Plenaria. La sentenza in commento afferma “..reputa il Collegio che l’art. 12 del d.l. 52/2012 valga a tenere fermi gli effetti delle procedure già chiuse o di quelle ancora pendenti, dove le buste siano state già aperte alla data del 9.5.201 2, sebbene ciò sia avvenuto in seduta riservata; e che tale soluzione di diritto transitorio sia immune da vizi di costituzionalità o di incompatibilità comunitaria.”.
Non sono pertanto accolte le motivazioni fatte proprie dalla sentenza di primo grado e l ’attenzione dei Giudici di appello è rivolta in particolar modo al principio di continuità delle operazioni di gara.
Sulla dilatazione dei tempi di svolgimento della procedura di gara il Collegio ha evidenziato che dalla prima seduta di apertura delle bust e contenenti la documentazione amministrativa al provvedimento di aggiudicazione sono decorsi ben 14 mesi “..e che la sola fase di apertura e di esame delle offerte tecniche si è protratta dal 22.3.2011 al 16.1.2012, con l’avvertenza che nel periodo compr eso tra queste due date, corrispondenti ad altrettante sedute riservate, la commissione giudicatrice si è riunita una sola volta ancora, il 13.6.2011.”.
Il Consiglio di Stato sottolinea che al fine di garantire l’imparzialità e la pubblicità dell’azione am ministrativa le sedute di gara devono necessariamente ispirarsi ai principi di concentrazione e di continuità. Pertanto , “...Se è anche vero che tale principio può conoscere delle eccezioni, ad esempio per la complessità delle operazioni di gara o per il nu mero delle offerte presentate, resta tuttavia fermo che l’intervallo tra una seduta e l’altra deve essere minimo e che debbono essere fornite adeguate garanzie di conservazione dei plichi (v. Cons. St., V, n. 8155/2010).”
In conclusione, è stato confermato il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione e degli atti di gara sulla base della violazione dei ricordati principi di trasparenza, imparzialità e continuità delle operazioni di gara ad opera della stazione appaltante. Tale violazione è avvalorat a dal fatto che l’amministrazione non ha fornito alcuna verbalizzazione circa le modalità di conservazione dei plichi, né ha indicato un soggetto responsabile della loro custodia.
Utilità