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SUER - SPORTELLO UNICO ENERGIE RINNOVABILI. A CHE PUNTO SIAMO?

Pubblicato il 31/03/2025
SUER - SPORTELLO UNICO ENERGIE RINNOVABILI. A CHE PUNTO SIAMO?

di Raffaele Di Marcello

Con il D.M. 23 ottobre 2024, n. 368 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha istituito la piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili prevista all’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il cosidetto SUER - Sportello Unico per le Energie Rinnovabili.

La Piattaforma SUER è realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) che svolge, mediante la stessa Piattaforma, anche attività di assistenza e di supporto a favore degli operatori e delle Pubbliche Amministrazioni interessate. Il GSE, in ogni caso, specifica la norma, non è ad alcun titolo parte dei procedimenti avviati a seguito delle istanze presentate sulla Piattaforma.

Si tratta di un importante strumento per accelerare la transizione verso le energie rinnovabili ed un passo fondamentale verso la semplificazione e l’efficienza dei processi autorizzativi per i nuovi impianti energetici ma, e qui iniziano i soliti problemi delle norme italiane, per la piena funzionalità del SUER occorre che vengano redatti e approvati i modelli unici previsti dall’articolo 19, comma 3 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

L'operatività del SUER, infatti, è prevista entro centoventi giorni dalla data di adozione dei modelli unici nazionali, indispensabili per l'uniformità delle domande e per la completezza delle stesse.

Ad oggi, di tali modelli, non c'è traccia e, quindi, la piattafomra SUER non è operativa.

Una volta attivato il SUER le istanze di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. saranno presentate su tale piattaforma restando, comunque, consentita la presentazione delle medesime istanze anche attraverso strumenti informatici già operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale a condizione che:
a) sia consentito l’accesso a tali strumenti tramite collegamento dalla piattaforma SUER;
b) le istanze siano presentate mediante i modelli unici nazionali di cui all’articolo 19 comma 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
c) le informazioni relative ai procedimenti incardinati nelle piattaforme delle Amministrazioni procedenti siano automaticamente rese disponibili sulla piattaforma SUER tramite servizi di interoperabilità da parte del sistema ricevente l’istanza secondo modalità stabilite dal GSE sentite le Regioni e le Province autonome, così da consentire l’assistenza nel corso di tutte le fasi procedimentali.

Ricordiamo che dal 30 dicembre scorso è entrato in vigore il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 prevede tre i regimi amministrativi differenti, con procedure diverse:

  • attività libera, per le tipologie di intervento individuate all’allegato A al decreto, per la quale non è richiesta l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche. Sono esclusi da tale regime gli interventi sui beni oggetto di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in aree naturali protette/siti Natura 2000 (per questi si applica la procedura abilitativa semplificata, vedi sotto);
  • procedura abilitativa semplificata (PAS), per le tipologie di intervento individuate all’allegato B al decreto, con la quale il soggetto proponente presenta al Comune, mediante la nuova piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (e in assenza di questi attraverso le piattaforme in uso ad ogni singolo Comune), il progetto corredato delle necessarie dichiarazioni e asseverazioni. È prevista una procedura di silenzio assenso, secondo cui in mancanza di un espresso provvedimento di diniego entro i termini specificati, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni;
  • autorizzazione unica, per le tipologie di intervento individuate all’allegato C al decreto, con la quale il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER (e in sua assenza attraverso le piattaforme in uso nelle singole Regioni), istanza di autorizzazione unica, secondo il modello adottato ai sensi del decreto legislativo n. 199 del 2021, alla Regione (o Provincia delegata), oppure al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, a seconda che l’intervento ricada nella sezione I o II dell’allegato C. L’iter, comprensivo della conferenza dei servizi appositamente convocata in modalità sincrona, si conclude, in caso positivo, con determinazione motivata favorevole, eventualmente comprendente il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA (ove previsti).

Nel frattempo diverse Regioni stanno approvando le loro norme relative all'individuazione delle "Aree idonee" alla localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile (previste dall'art. 20 del D.Lgs.8 novembre 2021, n. 199) ed entro il 21 febbraio 2026 dovranno adottare un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi.

Non resta che attendere l'evoluzione della procedure di approvazione della modulistica e l'entrata a regime dei SUER, nella speranza che siano un vero strumento di semplificazione e non un ulteriore aggravio verso i Comuni, già alle prese con sportelli SUE e SUAP, nonchè con molteplici piattaforme relative ai lavori pubblici e a servizi vari.


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