di Raffaele Di Marcello
Con il D.M. 23 ottobre 2024, n. 368 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha istituito la piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili prevista all’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il cosidetto SUER - Sportello Unico per le Energie Rinnovabili.
La Piattaforma SUER è realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) che svolge, mediante la stessa Piattaforma, anche attività di assistenza e di supporto a favore degli operatori e delle Pubbliche Amministrazioni interessate. Il GSE, in ogni caso, specifica la norma, non è ad alcun titolo parte dei procedimenti avviati a seguito delle istanze presentate sulla Piattaforma.
Si tratta di un importante strumento per accelerare la transizione verso le energie rinnovabili ed un passo fondamentale verso la semplificazione e l’efficienza dei processi autorizzativi per i nuovi impianti energetici ma, e qui iniziano i soliti problemi delle norme italiane, per la piena funzionalità del SUER occorre che vengano redatti e approvati i modelli unici previsti dall’articolo 19, comma 3 del decreto legislativo n. 199 del 2021.
L'operatività del SUER, infatti, è prevista entro centoventi giorni dalla data di adozione dei modelli unici nazionali, indispensabili per l'uniformità delle domande e per la completezza delle stesse.
Ad oggi, di tali modelli, non c'è traccia e, quindi, la piattafomra SUER non è operativa.
Una volta attivato il SUER le istanze di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. saranno presentate su tale piattaforma restando, comunque, consentita la presentazione delle medesime istanze anche attraverso strumenti informatici già operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale a condizione che:
a) sia consentito l’accesso a tali strumenti tramite collegamento dalla piattaforma SUER;
b) le istanze siano presentate mediante i modelli unici nazionali di cui all’articolo 19 comma 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
c) le informazioni relative ai procedimenti incardinati nelle piattaforme delle Amministrazioni procedenti siano automaticamente rese disponibili sulla piattaforma SUER tramite servizi di interoperabilità da parte del sistema ricevente l’istanza secondo modalità stabilite dal GSE sentite le Regioni e le Province autonome, così da consentire l’assistenza nel corso di tutte le fasi procedimentali.
Ricordiamo che dal 30 dicembre scorso è entrato in vigore il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 prevede tre i regimi amministrativi differenti, con procedure diverse:
Nel frattempo diverse Regioni stanno approvando le loro norme relative all'individuazione delle "Aree idonee" alla localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile (previste dall'art. 20 del D.Lgs.8 novembre 2021, n. 199) ed entro il 21 febbraio 2026 dovranno adottare un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi.
Non resta che attendere l'evoluzione della procedure di approvazione della modulistica e l'entrata a regime dei SUER, nella speranza che siano un vero strumento di semplificazione e non un ulteriore aggravio verso i Comuni, già alle prese con sportelli SUE e SUAP, nonchè con molteplici piattaforme relative ai lavori pubblici e a servizi vari.
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