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Obbligo di bonifica: l'amministrazione deve individuare il responsabile dell'inquinamento

Pubblicato il 06/07/2015

Con la sentenza n. 1333/2015, la Sezione III del TAR Lombardia-Milano ha chiarito che la normativa vigente prevede che gli interventi di bonifica siano eseguiti dai privati, seguendo tuttavia un procedimento di programmazione e di esecuzione, autorizzato e vigilato dalle autorità amministrative, e in cui viene prevista la partecipazione di vari soggetti. Solo in via sussidiaria è previsto un coinvolgimento diretto della pubblica amministrazione nell'esecuzione degli interventi necessari (art. 250 del Cod. Amb.).

Per quanto attiene ai soggetti privati esecutori degli interventi di bonifica, la giurisprudenza interna (Cons. Stato, Ad. Plen. 13 novembre 2013 n. 25) e comunitaria (C.G.C.E., III, 4 marzo 2015 in causa C-534/13) hanno chiarito che, allo stato attuale della legislazione italiana in materia, solo il responsabile dell’inquinamento ha un obbligo legale di provvedere alla bonifica dei terreni che ha inquinato. La giurisprudenza di merito ha poi spesso adottato una concezione sostanzialistica di soggetto responsabile, al fine di evitare facili aggiramenti degli obblighi legali (es. TAR Abruzzo, Pescara, I, 30 aprile 2014 n. 204).

L’attivazione dell’obbligo legale di bonifica può discendere dal riconoscimento spontaneo della responsabilità ambientale, oppure da un accertamento d’ufficio. E’ possibile che un obbligo di bonifica sorga a carico di soggetti privati non autori dell’inquinamento anche da fonte contrattuale o negoziale in senso lato, in particolare attraverso l’approvazione di piani urbanistici, dai quali derivi per il privato un obbligo di bonifica a fronte spesso di vantaggi riconosciuti dall’amministrazione sull’utilizzo futuro dell’area.

In mancanza del riconoscimento spontaneo della responsabilità ambientale o al di fuori di un obbligo giuridico, legale o negoziale, a bonificare, nessun soggetto può essere costretto a bonificare un’area, quand’anche ne sia il proprietario.

Dal carattere sussidiario del coinvolgimento diretto della pubblica amministrazione nell'esecuzione degli interventi necessari discende che l’amministrazione, in mancanza di un’ammissione di responsabilità oppure di un intervento spontaneo, deve individuare il responsabile dell’inquinamento. Né l’obbligo di bonifica è conseguenza necessaria della comunicazione del superamento della soglia di contaminazione, in quanto la legge distingue i soggetti tenuti ad avviare il procedimento di bonifica, da quelli competenti a concluderlo.

I primi sono quelli che hanno un rapporto qualificato con l’area (responsabile dell’inquinamento, proprietario o gestore dell'area ed in via sussidiaria le pubbliche amministrazioni nell'esercizio delle proprie funzioni), mentre la competenza alla bonifica grava sui privati che hanno un obbligo giuridico di bonificare o che si sono offerti spontaneamente di farlo e, in via sussidiaria, sull’amministrazione.

2.3 E’ chiaro quindi che l’attività di bonifica dev’essere preceduta dalla ricerca dei soggetti privati tenuti o disposti ad effettuare tali interventi. TAR Lombardia-Milano, sez. III, Sentenza 8.6.2015, n. 1333 (Bonifica suoli – Intervento della PA – Ha carattere sussidiario – Richiede l’individuazione del responsabile dell’inquinamento)

Nell’ambito della normativa in tema di bonifiche, dal carattere sussidiario del coinvolgimento diretto della pubblica amministrazione nell'esecuzione degli interventi necessari discende che l’amministrazione, in mancanza di un’ammissione di responsabilità oppure di un intervento spontaneo, deve individuare il responsabile dell’inquinamento.

(Massimiliano Atelli, Il Sole24 Ore - Tecnici24, 17 giugno 2015)


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