La scelta del contraente per la concessione di diritto di superficie rientra nei settori esclusi dell’art. 19 del codice dei contratti? Se non vi rientra quale procedura utilizzare, poiché l’importo è di circa € 200.000,00?
RISPOSTA: {reg}
L’art. 19 del codice dei contratti fornisce una definizione di settori esclusi, all’interno della quale rientrano i terreni e i fabbricati; sulla base di questo potrebbe ritenersi che il diritto di superficie, diritto reale di estensione inferiore alla proprietà, vi possa rientrare.
In realtà quelle di cui al quesito è un contratto complesso, in cui da un lato si cede non solo il diritto di superficie, ma lo stesso viene conformato nel senso che il concessionario deve usare il suo diritto in conformità a quanto previsto nel contratto. Non solo, ma poiché il diritto di superficie è accompagnato da progettazione e gestione di opera pubblica, la superficie si inserisce in un rapporto più complesso, in cui vi sono diritti ed obblighi reciproci tra le parti che esulano dalla semplice superficie.
Ora, poiché la indicazione di cui all’art. 19 deve ritenersi tassativa (essendo quelle della gara il principio generale), si ritiene che, per quanto affermato, che il contratto in questione non debba rientrare nei settori esclusi.
Circa la procedura da applicare, poiché si tratta di valore di circa € 200.000, trattandosi di appalto misto, lavoro e concessione, si rientra al di sotto dei 5.000.000 di euro della soglia comunitaria
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