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Autorizzazione unica ambientale: in Gazzetta la nuova disciplina per le piccole e medie imprese

Pubblicato il 25/07/2013

In attuazione dell’art. 23, del D.L. n. 5/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo”), il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, ha introdotto la disciplina di dettaglio in materia di autorizzazione unica ambientale (c.d. A.U.A.) per le piccole e medie imprese e gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (c.d. A.I.A.), precisandosi, peraltro, la sottrazione alla nuova disciplina anche dei progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) (art. 1, D.P.R. in oggetto).

Da un punto di vista sostanziale il decreto introduce l’obbligo, a carico dei gestori (è gestore “la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. – art. 2, c. 1, lett. D) delle tipologie di impianti citati) di presentare una domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso i medesimi siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza, D.lgs. n. 152/2006;

b) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.lgs. n. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs. citato;

d) autorizzazione generale di cui all'art. 272, D.lgs. citato (c.d. impianti “scarsamente rilevanti” ai fini dell’inquinamento atmosferico);

e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, c. 4 o 6, della l. n. 447/1995 (impatto acustico); f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura ex art. 9, D.lgs. n. 99/1992;

g) comunicazioni in materia di recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 citato (art. 3, c. 1, D.P.R. in oggetto).

Resta ferma la facoltà per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale. La domanda dovrà contenere gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione appartenenti all’elenco sopra indicato per i quali l'autorizzazione unica ambientale è richiesta, nonche' le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

(Marco Fabrizio, Il Sole 24 ORE - professioni-imprese24.ilsole24ore.com, 24 giugno 2013)


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