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LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11 (MILLEPROROGHE)

Pubblicato il 02/03/2015
Pubblicato in: Pubblica Amministrazione

LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11 (MILLEPROROGHE)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre n. 192, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2015)

Art. 8. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

3-ter. All’articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1° gennaio 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2015».

Legge 11 agosto 2014, n. 114

Art. 23-ter. (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1º settembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (comma così modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015)

2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. (comma così modificato dall'art. 1, comma 550, legge n. 190 del 2014)

3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.


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