Quesito:
Premesso che:
il D.Lgs. 50/2016 ha espressamente previsto, all’art. 113, l’inserimento, tra le spese riconducibili alla quota del 2%, anche dei servizi e forniture, oltre che delle operazioni svolte su progetti di LL.PP. già previste in precedenti atti legislativi.
Art. 113. - Incentivi per funzioni tecniche
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
Considerato che:
anche la Corte dei Conti, con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2009/QMIG ha espressamente previsto, in base all’art. 92 e segg. Del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e per le motivazioni ivi esplicate, che la quota del 2% relativa agli interventi rientranti nel Titolo II non rappresentano un aggravio alle spese del personale e sono da queste escluse, così come ulteriori incentivazioni tipo “diritti di rogito” o “incentivi al recupero ICI”;
la novella introduzione dell’inserimento della quota del 2% riguarda anche i beni di forniture e servizi
SI CHIEDE
a) Se alla stregua delle esclusioni così come indicate nella citata deliberazione 16/2009, possano considerarsi escluse dal calcolo delle spese per il personale anche gli incentivi previsti per le funzioni servizi e forniture, pur se rientranti nel titolo I;
b) In caso di negatività, se è plausibile la considerazione dell’incentivo su quegli interventi
che prevedano l’impegno sul titolo II del bilancio.
Risposta: {reg}
In relazione al prospettato quesito, a sommesso parere, valgono – in assenza di ulteriori e nuovi chiarimenti – quanto evidenziato dalla Sezione Autonomie e da varie sezioni regionali, a mero titolo esemplificativo si riporta anche quanto evidenziato dalla sezione Lazio adeguando naturalmente i riferimenti normativi (ora al Decreto legislativo 50/2016 ed all’incentivo per servizi e forniture).
Sezione regionale della Corte dei Conti, Lazio, deliberazione n. 46/2011
“Nessun dubbio sussiste per l’operatività della limitazione con riferimento all’integrazione delle risorse decentrate rimessa alla decisione dall’Ente, in quanto qualsiasi decisione di spesa del singolo ente è da ritenere assoggettata agli obblighi di contenimento come sopra evidenziati.
Alle medesime conclusioni si ritiene non si possa automaticamente pervenire con riferimento a tutte le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o di risultati (ex art. 15, comma 1 lettera k) e d) del CCNL 1999) e alle somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997.
Alla medesima conclusione sembra potersi pervenire con riferimento agli incentivi di cui al D. Lgs. 12-4-2006 n. 163, art. 92, comma 5, previsti nel regolamento comunale e collegati alle attività di progettazione. Anche in questo caso si tratta di attività ulteriore rispetto a quella svolta ordinariamente dai dipendenti, i quali assumono specifiche responsabilità aggiuntive. Tale attività è finanziata con risorse attinenti alla parte capitale del bilancio, destinate alla spesa per la realizzazione dell’opera, che si qualificano come incentivo solo ai fini dell’attribuzione al dipendente.
Trattandosi di attività che l’Amministrazione potrebbe richiedere a soggetti esterni, l’attribuzione del compenso incentivante al dipendente comporta un risparmio misurabile, determinato dalla mancata corresponsione di un maggior compenso al professionista esterno.
La stessa norma dell’articolo 92 sopra richiamato, secondo la quale l'incentivo corrisposto al singolo dipendente “non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo”, porta a ritenere che il medesimo compenso costituisca una sorta di remunerazione ulteriore.
Condividono la natura di entrate dedicate e, possono, di conseguenza, essere sottratte alla determinazione del tetto di spesa di cui alla norma in discussione, anche le entrate provenienti dal gettito Ici che i Comuni, sulla base di quanto disposto dal d.lgs. n. 446/1997, possono vincolare destinandole al potenziamento degli uffici tributari attraverso il riconoscimento di compensi incentivanti al personale addetto ai medesimi uffici”.
Fermo restando che– nel caso di forniture e servizi – vanno ben definite le ipotesi in cui si “ammette” l’incentivo che non può riferirsi ad ogni appalto in questi settori ma deve corrispondere effettivamente le funzioni previste dalla norma e “il carico” di ulteriori responsabilità. {/reg}
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