di Stefano Usai - (“La Gazzetta degli Enti Locali”, 19/10/201)
E’ “glaciale” il riscontro (?) fornito, con la delibera n. 24/2017, dalla Sezione Autonomie al quesito posto –in tema di incentivi e tetto di spesa “fondo” del personale - dalla sezione Liguria
(con la deliberazione n. 58/2017) che ha invocato un “revirement” dell’orientamento espresso con la deliberazione S.A. n. 7/2017, “senza tuttavia indicare alcun elemento nuovo di valutazione, ma riproponendo quelli in tale sede già esaminati”.
Il quesito, in realtà, è stato considerato inammissibile anche se la sezione di coordinamento delle sezioni regionali ha comunque ribadito i termini della questione e la “novità” della nuova disposizione (di cui all’articolo 113) che non è perfettamente sovrapponibile con quella del pregresso codice, così come la natura delle spese per gli incentivi ora estesi anche ai contratti di forniture e servizi (sempre che sia stato nominato il direttore dell’esecuzione secondo un inciso innestato con il decreto legislativo correttivo n. 56/2007).
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