di Stefano Usai
Tar Toscana, Firenze, sez. II, n. 672/2017
In tema di appalti l’articolo 31 del codice, comma 1, prevede nella sua attuale formulazione modificata dal decreto legislativo correttivo n. 56/2017 – in vigore dal 20 maggio – che le stazioni appaltanti, in realtà i dirigenti/responsabili di servizio, possano individuare il RUP o negli atti programmazione degli acquisti e dei lavori oppure procedere con la nomina all’atto di avvio di ogni specifico intervento.
Tale circostanza, di mancata individuazione del referente della procedura, però, – emerge dalla sentenza – non costituisce affatto una illegittimità tale da determinare l’invalidità del procedimento di gara né aspetto, salvo congrua dimostrazione, in grado di danneggiare l’appaltatore. Il quale, ovviamente potrà rivolgersi direttamente al dirigente/responsabile del servizio quale soggetto che assume la responsabilità complessiva, in ogni caso, della procedura di gara.
A tal proposito, si legge in sentenza che la mancata nomina del RUP di cui all’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 deve, infatti, essere inquadrata nel più generale orientamento giurisprudenziale che ha escluso che “l'omessa indicazione (…) del responsabile del procedimento (…) (possa dare) luogo a vizio di legittimità, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio (…)”.
In situazione di mancata individuazione, rileva il giudice, trova pertanto applicazione “la norma suppletiva di cui all'art. 5 della (…) legge n. 241 del 1990, a tenore della quale nella prospettata ipotesi è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente (Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1632; T.A.R. Toscana, sez. III, 30 gennaio 2012, n. 197; T.A.R. Campania, Napoli, VII, 14 gennaio 2011, n. 164; T.A.R. Lazio, Roma, III, 9 settembre 2010, n. 32207; Cons. Stato, sez. II, 16 maggio 2007, parere n. 866)”.
L’applicabilità dell’approdo giurisprudenziale in materia sopra riportato all’articolo 31 del codice dei contratti non può neppure ritenersi esclusa - prosegue la sentenza - “dal riferimento all’atto formale di nomina del RUP previsto dalla disposizione (la necessità dell’atto formale di nomina sarebbe, infatti, comunque desumibile dai principi generali, anche in mancanza di previsione espressa) o dalla mancanza, (…), dell’espresso richiamo della l. 7 agosto 1990, n. 241, apparendo di tutta evidenza come si tratti di una particolare articolazione (…) dell’istituto del responsabile del procedimento prevista dalla legge generale sul procedimento”.
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