di Stefano Usai
Tar Lazio, Roma, sez. II-ter n. 5613/2017
“La commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo della P.A., istituito con apposito atto di nomina, con la funzione, di natura prettamente tecnica, di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti nell'ambito di una specifica gara d'appalto” in questo senso il chiarimento del Tar Lazio, Roma, sez. II-ter, con la sentenza n. 5613/2017
Il compito della commissione, si puntualizza in sentenza, si esaurisce “soltanto con l'approvazione del suo operato da parte dei competenti organi dell'amministrazione appaltante, mediante adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva; fino a questo momento la commissione conserva il potere di riesaminare in autotutela il procedimento già espletato”.
La circostanza che il RUP “abbia ravvisato degli errori materiali nell’attribuzione di vari punteggi, o comunque delle incongruenze tra la lettera del bando e la sua applicazione”, tra l’altro “rilevabili ictu oculi e non afferenti aspetti di discrezionalità tecnica riservati” segnalandoli conseguentemente all’organo giudicatore – non proponendo l’approvazione, pertanto, degli atti di gara - impone all’organo valutatore di (ri)procedere con le necessarie verifiche.
Il riesame, sottolinea il giudice, costituisce una “normale esplicazione dell’attività” riservata alla commissione di gara.
Per questo tipo di attività di “correzione”, rispondendo quindi anche ad altra censura che riteneva illegittimo il comportamento della commissione per non essersi, riunita in tale occasione, in seduta pubblica, il giudice non ne ha rilevato invece l’esigenza in quanto momento di controllo “non afferente le verifiche di integrità e completezza documentale dei plichi”.
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