Con il quesito si sottopone la questione del “dipendente” nominato in staff dal Sindaco circa la possibilità di implementarne le funzioni di indirizzo e controllo con quelle di RUP.
RISPOSTA: {reg}
A parere di chi scrive non è possibile nominare/attribuire le funzioni di RUP al soggetto nominato in Staff dall’organo politico.
Le ragioni:
In primo luogo, i dipendenti in staff non possono svolgere funzioni tecnico/gestionali ma possono occuparsi solo delle funzioni di indirizzo e controllo previste dalla legge (art. 90, comma 1, del decreto legislativo 267/2000) costituendo una sorta di longa manus dell’organo politico. L’eventuale nomina, a parere di chi scrive, viola il principio di separazione dei poteri.
Non si ritiene che il “dipendente” in Staff possa essere definito latamente dipendente in servizio presso la p.a. con il conseguente beneficio della nomina a RUP in caso di carenza certificata nell’organico dell’ente.
Il RUP deve essere pertanto o legato effettivamente all’ente – in organico o in servizio –altrimenti deve essere individuato, in caso di certificata carenza a cura del responsabile del servizio, attraverso un appalto di servizi e, si ritiene, non possa essere individuato in via fiduciaria mentre è consentita – per importi inferiori ai 40 mila euro - l’applicazione della prerogativa di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a) del nuovo codice degli appalti. {/reg}
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