Da tempo la Comunità Europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale conformemente al trattato del mercato interno che implica e stabilisce uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi. È proprio nell’ambito di questa Direttiva Europea c.d. Bolkestein che si insidia la problematica delle concessioni demaniali marittime. L’Italia con l’approvazione della normativa nazionale di cui alla Legge 145/2019 ha stabilito la proroga generalizzata e automatica delle concessioni demaniali in essere sino al 2033. La stessa è stata ripresa con la legge di conversione del decreto c.d. “Rilancio” (l. 77 del 17 luglio 2020), dove il legislatore nazionale è intervenuto sul tema, rafforzando, nuovamente, il prolungamento dei titoli sino al 2033. Ai sensi dell’art. 182 co. 2 del provvedimento citato, infatti, è stata prevista la sospensione dei procedimenti amministrativi volti alla nuova assegnazione delle concessioni demaniali marittime o alla riacquisizione al patrimonio pubblico delle aree demaniali, sino al termine previsto dalla Legge 145/2019.
Tali disposizioni normative nazionali sono in pieno contrasto con la Direttiva Europea in parola che hanno trovato i propri principi di illegittimità dalla Corte di Giustizia UE, nella nota sentenza sez. V, 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14 e C-67/15, seguite poi sia da sentenze del Consiglio di Stato che dalla Corte Costituzionale. Sebbene il risoluto intervento del legislatore nazionale sia mosso da nobili intenzioni (contenere i danni causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, almeno per il contenuto del D.L. Rilancio), non si può fare a meno di evidenziare che una previsione normativa di questo tenore si pone quanto meno formalmente, in contrasto con l’ordinamento europeo. Molte le amministrazioni comunali che si sono attenute alle disposizioni nazionali con provvedimenti di proroga ed in alcuni casi in determinazioni di asseverazione di quanto dichiarato dal concessionario. Anche se l’istituto dell’asseverazione non esula il Dirigente alle responsabilità di gestione e controllo del territorio ed in questo caso dei beni pubblici demaniali. È qui che nascono le opportune considerazioni da rappresentare verso la problematica illustrata ovvero: “A quale normativa si deve attenere il tecnico comunale o il responsabile della gestione del demanio?”; “A quella nazionale o a quella Europea?”;“Quali sono le responsabilità in capo a chi deve autorizzare le proroghe delle concessioni demaniali?”.
Non vi è dubbio che l’iter procedurale corretto pone il tecnico comunale ad adoperarsi per l’indizione di una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico. Ma sorge un’altra riflessione: “La non applicabilità della normativa nazionale pone il concessionario uscente ad una sorta di “diritto di insistenza” che merita comunque una valutazione del carattere economico di ammortamento del bene demaniale concesso e restituito riqualificato e maggiormente attivo?”. Ovvero: “Vi è una paventata ipotesi di risarcimento del danno in caso di non autorizzazione di proroga?” e soprattutto: “Chi è il colpevole dell’eventuale danno economico?”.
A catenaccio dell’illustrazione non sappiamo quali probabili conseguenze abbiano le diverse applicazioni che si vorranno perseguire e sicuramente i dettati giuridico-normativi non aiutano il tecnico comunale alla legittima scelta delle procedure da mettere in atto. Abbiamo solo il potere ed il dovere di sensibilizzare gli organi preposti alla perfetta redazione di un legiferato che non ponga equivoci e contrasti nel proprio disposto. È dunque certo che questa vicenda non è destinata ad avere vita breve.
Intervento di Piero Fantilli - Coordinatore Comitato Scientifico Demanio e Manutenzioni- apparso nell'ultimo numero de "Il nuovo Giornale dell' UNITEL". Per maggiori informazioni: Il nuovo giornale dell'Unitel N. 1/2021 | Unitel
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