Obbligatoria esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali venga stato accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, anche se la procedura, unica, è divisa in più lotti: la partecipazione a lotti distinti, lungi dall’evidenziare una separatezza delle logiche operative, evidenzia una desistenza frutto di una presumibile scelta strategica unitaria..
Sulla base di univoci elementi, quali l’identità del socio di maggioranza assoluta, l'esistenza di rapporti parentali tra le persone che rivestivano nei rispettivi ambiti societari cariche amministrative e rappresentative, l'identità di numero telefonico e di fax nonché l’identità della tecnica redazionale delle domande di partecipazione vengono integrati gli estremi della violazione del citato articolo 34, secondo comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006 per il quale < . Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi..>.
Non vi è quindi dubbio che le offerte presentate da tali soggetti nell’ambito della procedura siano riconducibili ad un unico centro decisionale, sì da dare luogo alla sanzione dell’esclusione obbligatoria sancita dall’art. 2 dalla lex specialis e dall’art. 34 del codice dei contratti pubblici._Non può condurre ad un diverso approdo la circostanza, o valorizzata dal Primo Giudice, che la gara fosse divisa in cinque distinti lotti e che ognuna delle imprese collegate abbia presentato domanda per uno solo dei lotti diverso da quello delle altre._ La molteplicità dei lotti non toglie infatti che si tratti di una gara unica inaugurata da un unico bando e caratterizzata dalla possibilità per ogni impresa di partecipare a tutti i lotti in esame
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