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basterà ricordare la giurisprudenza pacifica in tema di...

Pubblicato il 24/05/2010
Pubblicato in: Sentenze

basterà ricordare la giurisprudenza pacifica in tema di legittimazione dell’impresa singola facente parte del raggruppamento ad impugnare l’aggiudicazione.

In proposito è stato ritenuto che il raggruppamento di imprese non è un soggetto giuridico e nemmeno un centro di imputazione di atti e rapporti giuridici distinto ed autonomo rispetto alle imprese raggruppate. Ciascuna impresa, già associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse legittimo a conseguire l'aggiudicazione, e quindi la legittimazione deve riconoscersi in capo all'impresa singola facente parte di un' Ati , sia che il raggruppamento sia già costituito al momento della presentazione dell'offerta, sia che questo debba costituirsi all'esito dell'aggiudicazione

Ciò perché il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all'impresa capogruppo attribuisce al legale rappresentante di quest'ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell'amministrazione e delle imprese terze controinteressate ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim, mancando una espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento, non solo in materia di appalti di servizi, ma anche in tema di appalti di lavori e forniture ( ex plurimis Consiglio Stato , sez. V, 12 febbraio 2007 , n. 593).

È pacifico, infatti, che ciascuna impresa, già associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse legittimo a conseguire l'aggiudicazione, e quindi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 397) la legittimazione deve riconoscersi in capo all'impresa singola facente parte di un'ATI., sia che il raggruppamento sia già costituito al momento della presentazione dell'offerta, sia che questo debba costituirsi all'esito dell'aggiudicazione.

A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 2956 del 13 maggio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

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