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Nuove disposizioni in materia di efficienza energetica e proroga delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni

Pubblicato il 22/08/2013
Pubblicato in: Economia e Fisco

Con il decreto legge n. 63 del 4.06.2013 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), sono state introdotte rilevanti modifiche al d.lgs. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

Le nuove disposizioni diverranno definitive non appena il presente decreto verrà convertito in legge entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione e salvo possibili modifiche in sede di conversione.

Fra le novità più rilevanti, si segnala l’aggiunta all'articolo 2 (definizioni) comma 1, tra le altre, delle lettere l-bis e l-ter contenenti, rispettivamente, la definizione di attestato di prestazione energetica e di attestato di qualificazione energetica.

All'articolo 3 (ambito di intervento) viene aggiunto il comma 2-bis il quale specifica come le disposizioni del d.lgs. 192/2005 si applicano sia all'edilizia pubblica che privata; mentre il successivo comma 3, relativo alle categorie di edifici escluse dall'applicazione del decreto, viene parzialmente riscritto.

L'articolo 6 denominato "attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione" sostituisce il precedente articolo 6 (certificazione energetica degli edifici) indicando i casi in cui è necessario dotare l'edificio dell'attestato di prestazione energetica.

In particolare l’articolo 6 comma 3 specifica come “Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici” mentre il successivo comma 8 specifica che “Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica corrispondente”.

Di particolare interesse è la previsione contenuta nell’articolo 12 il quale modificando il comma 1 dell’articolo 15 (sanzioni) del d.lgs. 192/2005 prevede che “L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Infine, con l’articolo 16 vengono prorogate le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, mentre per gli interventi di efficienza energetica è prevista una detrazione del 65% per le spese sostenute dall’entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2013.

Come detto, per il testo definitivo, si dovrà attendere la conversione in legge che dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.

(Avv. Fausto Indelicato Studio Legale Rusconi & Partners, 12 giugno 2013)


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