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Rischi di danno erariale per la mancata approvazione di Peg e piano della performance

Pubblicato il 20/06/2017
Pubblicato in: Economia e Fisco

di Vincenzo Giannotti

Le nuove disposizioni sulla contabilità armonizzata contenute nel Dlgs 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal Dlgs 10 agosto 2014 n. 126, hanno inciso sulla nuova disposizione dell'articolo 169 del Tuel e in particolare sul comma 3-bis il quale precisa che «… Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Peg».

In merito alle nuove disposizioni il legislatore ha esteso, ampliando la platea, l'obbligo di adozione del Piano esecutivo di gestione (Peg) ai Comuni superiori ai 5mila abitanti (precedentemente il limite era di 15mila abitanti), mentre per quelli con popolazione inferiore a tale soglia demografica vale la rilevazione unitaria dei fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.

Non sono pochi i Comuni inferiori ai 15mila abitanti che, nonostante il citato obbligo, continuano a non approvare il Peg e il relativo piano della performance, di qui l'intervento dei magistrati contabili che stigmatizzano le conseguenze in caso di mancata ottemperanza al citato obbligo.

La Corte dei conti, Sezione regionale per il Veneto, con la delibera n. 369/2017 , a seguito del controllo avvenuto in un Comune per la verifica del corretto passaggio alla contabilità armonizzata, ha avuto modo di evidenziare, tra l'altro, la mancata approvazione del Peg e del correlato piano della performance.

Le conseguenze per la mancata adozione

In merito all'apparato sanzionatorio, la normativa del Tuel richiama espressamente le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, e in modo particolare, per quel che qui interessa, il suo comma 5 il quale prevede che: «In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati».

Il Collegio contabile evidenzia, pertanto, come l'adozione del Piano delle performance e il suo inserimento nel Peg siano condizioni necessarie per esercitare le facoltà assunzionali da parte dell'ente locale. Da cui consegue che, l'adozione dei due strumenti, diviene condizione imprescindibile per l'esercizio di detta facoltà negli esercizi finanziari a venire. Avendo constatato che il Comune non ha approvato né il Peg né il Piano della performance, lo stesso sarà oggetto di attento monitoraggio al fine di verificare che, a far data dall'esercizio successivo a quello del rilevato inadempimento, il Comune abbia osservato il divieto di procedere ad assunzioni, anche per lavoro flessibile, con contestuale segnalazione, in caso contrario, alla competente procura erariale atteso che l'inadempimento di cui trattasi, involgendo norme imperative, determina anche ricadute in termini di responsabilità amministrativa, disciplinare ed erariale.

I Comuni più piccoli

Si è rilevato come per i Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti non vi sia obbligo di approvazione del Peg, ma nulla si dice in merito alla possibile non approvazione anche del piano della performance. Sul punto si ricorda come la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, con la deliberazione 20 gennaio 2017 n. 5 aveva modo di precisare indirettamente che il piano della performance è solo incorporato nel Peg, per i Comuni con popolazione superiore ai 5mila abitanti, mentre lo stesso diventa autonomo nei Comuni con popolazione sotto i 5mila abitanti che non usufruiscono della citata esclusione, da cui ne discende anche per questi ultimi l'obbligo della sua approvazione.


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