La Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Sicilia, con deliberazione 164 del 5 settembre 2016, si è espressa in merito alla richiesta di un parere da parte di Sindaco di un Comune, relativo alla legittimità del riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a fronte di un titolo esecutivo costituito dall’accordo che compone la controversia a seguito dell’espletamento della procedura di negoziazione assistita prevista dall’ art. 2 e seguenti del decreto legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162.
La Corte, evidenzia che Il Sindaco ha premesso che la suddetta procedura di negoziazione assistita si inserisce nel più ampio quadro dei mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, ossia degli strumenti atti a consentire una composizione stragiudiziale delle liti con finalità deflattive del contenzioso giudiziario, : l’accordo raggiunto dalle parti, da ricondursi funzionalmente al contratto di transazione, determinando l’insorgere di un titolo esecutivo nei confronti dell’ente, ha posto il problema della possibilità o meno di considerare il debito dell’Ente quale sopravvenienza passiva rientrante nella più ampia nozione di “debito fuori bilancio”, il cui riconoscimento è disciplinato dall’art. 194 del Tuel.
La tematica oggetto della richiesta di parere è stata già diffusamente affrontata da altre Sezioni di controllo della Corte dei conti, in base all'orientamento della Sezione Lombardia, si afferma che i debiti fuori bilancio costituiscono obbligazioni pecuniarie assunte in violazione dei principi contabili e delle disposizioni di legge che regolano i procedimenti di spesa negli enti locali, sorte in assenza di specifica previsione di spesa e del conseguente impegno contabile, le quali si manifestano come sopravvenienze passive che l’ente, al ricorrere di determinati presupposti, è tenuto a riconoscere nel proprio bilancio, ha ribadito la tassatività delle tipologie di debiti fuori bilancio previste dall’art. 194 del TUEL, imputabili all’ente mediante apposita deliberazione consiliare.
Si è evidenziato, al riguardo, che “l’accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l’Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi”.
La Corte adita, ritiene, che l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa.
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