Riguardo il pagamento Imu per le aree fabbricabili bisogna fare attenzione a due aspetti importanti: la nozione di area fabbricabile e il valore da dichiarare dell'area. Nella normativa dell'Imu non c'è una definizione precisa di area edificabile. Ci si può però rifare alla definizione data dall'articolo 36 del Dl 223/2006 che vale per tutte le imposte, Ici (e quindi, Imu) compresa. La definizione autentica fornita è quella per cui si considera area edificabile il suolo che rientra nel Piano regolatore generale adottato dal Comune (anche se ancora non approvato dalla Regione).
Da qui deriva che per essere definita edificabile non è strettamente necessario che l'area abbia una reale possibilità edificatoria, ne basta la potenzialità. Certo, quanto più tale potenzialità ha possibilità di esplicarsi, tanto più aumenta il valore dell'area stessa.
A questo aspetto è legato l'altro, quello del valore dell'area edificabile. Anche ai fini Imu il valore da applicare all'area è quello di mercato rilevato al 1° gennaio di ogni anno. Se un'area viene definita edificabile in corso d'anno, la qualifica di edificabile parte da quel momento, ma il valore da adottare sarà quello valido dall'inizio dell'anno. Se però incorso di quello stesso anno viene approvato lo strumento attuativo (piano di lottizzazione o altro), allora il nuovo maggior valore ottenuto varrà a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente.
Anche per quanto riguarda l'Imu vale la regola secondo la quale se un Comune attribuisce ad un suolo la qualifica di edificabile deve darne notizia agli interessati con lettera raccomandata. Se non ottempera a questo obbligo, il Comune non potrà sanzionare il contribuente che eventualmente non abbia adeguato i pagamenti al maggior valore attribuito al terreno.
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