Con il decreto legge 63/2013 è stata disposta la soppressione dell'Ace (e cioè l'attestato di certificazione energetica) e la sua sostituzione con l'Ape (acronimo del nuovo "attestato di prestazione energetica") e ciò al fine di uniformare la normativa interna italiana alle prescrizioni dettate in questa materia dall'Unione Europea. L'Ape (che avrà una validità temporale di dieci anni e che comunque perderà vigore per effetto di qualsiasi intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'immobile) dovrà essere rilasciato:
a) al termine dei lavori e a cura di chi li ha effettuati, per gli edifici di nuova costruzione o fatti oggetto di lavori di ristrutturazione "importante" (e cioè quando i lavori in questione insistano su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio);
b) dal proprietario dell'immobile, in caso di sua vendita o di locazione a un nuovo locatario; il proprietario dovrà rendere disponibile l'Ape al potenziale acquirente o al nuovo locatario fin dall'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; invece, in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o il locatore dovrà fornire evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e dovrà produrre l'Ape congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione dovrà inoltre essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore diano atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Ape, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
La prestazione energetica dell'immobile è peraltro rilevante anche prima della stipula di questi contratti, poiché è prescritto che nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci (contenuti in qualsiasi mezzo di comunicazione) debbano riportare «l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente».
Tutte queste prescrizioni prevedono sanzioni non lievi:
a) se non vengano dotati di Ape gli edifici nuovi o ristrutturati oppure oggetto di vendita, il costruttore o il proprietario sono puniti con la sanzione amministrativa non inferiore a 3mila euro e non superiore a 18mila euro;
b) se di Ape non sia dotato un edificio oggetto di un nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro; c) in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3mila euro.
Di Ape dovranno essere dotati anche gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico: il proprietario dovrà produrlo e affiggerlo con «con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico».
(Angelo Busani, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, Focus I bonus per la casa, 19 giugno 2013)
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