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Ai Comuni la facoltà di aumentare l'aliquota Tasi fino allo 0,8 per mille

Pubblicato il 30/04/2014
Pubblicato in: Economia e Fisco

L’articolo 1, lettera a), del Dl n. 16 del 2014, modifica il comma 677 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, consentendo ai Comuni di elevare l’aliquota massima della Tasi per l’anno 2014, per ciascuna tipologia di immobile, fino a un massimo dello 0,8 per mille.

L’aumento potrà essere deliberato dai Comuni a condizione che il relativo gettito sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all’abitazione principale e alle unità immobiliari a essa equiparate, in modo tale che gli effetti sul carico dell’imposta Tasi siano equivalenti a quelli dell’Imu prima casa. Nel ripartire il carico fiscale, i Comuni sono liberi di stabilire anche un mix tra prima abitazione e altri immobili, fermo restando che la Tasi non potrà essere superiore al 3,3 per mille.

 

In concreto per il 2014, per le abitazioni principali, la Tasi potrà sfondare il tetto del 2,5 per mille previsto per arrivare fino al 3,3 per mille. Per gli altri immobili, la somma della Tasi con l’Imu, invece, potrà arrivare all’11,4 per mille, rispetto al 10,6 per mille previsto dalla legge di stabilità per il 2014.

Modalità di versamento della Tasi. L’articolo 1, lettera b), del Dl 16/2014 interviene sulle modalità di versamento della Tasi, sostituendo il comma 688 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014. È stabilito, in particolare, che questo dovrà avvenire mediante modello F24 e/o bollettino di conto corrente postale.

Per consentire all’Amministrazione finanziaria di disporre dei dati in tempo reale, in definitiva e a differenza della Tari, non è possibile utilizzare servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune potrà stabilire le scadenze di pagamento della Tasi e della Tari prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Altro cambiamento per la Tasi è disciplinato sempre dall’articolo 1 del Dl 16/2014, alla lettera c), che sostituisce il comma 691 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, eliminando la possibilità di affidare la riscossione della Tasi ai soggetti che nel 2013 riscuotevano l’Imu.

Nulla cambia, anche in questo caso, per la Tari e, quindi, la possibilità di affidare la gestione dell’accertamento e della riscossine ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2013 risulta affidato il relativo servizio in regime di Tares e fino alla scadenza del contratto. Si ritiene, nella svista della norma, che tale possibilità si estenda anche ai Comuni che hanno confermato il regime Tarsu e Tia fino al 31 dicembre 2013, naturalmente fino alla scadenza dei contratti in corso.

All’articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), infine, sono apportate ulteriori modifiche alla disciplina della Tasi. La lettera f), in particolare, sostituisce il comma 669 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, prevedendo l’esclusione delle aree scoperte e dei terreni agricoli tra i presupposti del tributo. Con la lettera g), per esigenza di coordinamento con la disposizione di cui alla precedente lettera f), è abrogato il comma 670 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, che disciplina l’esclusione dalla Tasi delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 117 del Codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Si prende così atto dell’inconciliabilità di due disposizioni contenute nella legge di Stabilità per il 2014 (il comma 669 e il comma 675) e, quindi, dell’impossibilità di tassare autonomamente le aree scoperte in quanto prive di rendita catastale.

È evidente che il Legislatore ha fatto confusione poiché ha assoggettato alla Tasi locali e aree che sono, invece, tenuti al pagamento della Tari. Questo si evince, tra l’altro, anche dal fatto che il Dl sulla finanza locale abroga il comma 670: per le aree scoperte cosiddette "operative", per i locali in multiproprietà, i centri commerciali integrati, infatti, i criteri per calcolare la Tari sono la superficie dell’immobile e la tariffa deliberata dal comune. La lettera h), infine, sopprime la lettera f) del comma 679 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, che consente al Comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare di stabilire riduzioni ed esenzioni in relazione alle superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Il comma 3 dell’articolo 1 del Dl 16/2014, disciplina le ipotesi di esenzione dalla Tasi, riconducendole a quelle previste dall’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), e i), del Dlgs 504/1992. Restano, di conseguenza, esclusi i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali, nonché i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 984/1997, peraltro già esclusi dal presupposto impositivo. Viene altresì precisato che, ai fini dell’applicazione della richiamata lettera i), resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del Dl 1/2012 relativa alla disciplina dell’esenzione degli enti non commerciali.

Tari. L’articolo 2, comma 1, lettera e), del Dl 16/2014, sopprime l’ultimo periodo del comma 649 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 che disciplina, in riferimento ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la possibilità per il Comune, in fase di determinazione della Tari, di stabilire, con regolamento, riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero: viene così a pochi giorni di distanza sconfessato il ministero dell’Ambiente, intervenuto con la circolare n. 1 del 2014 per dirimere la querelle sulla tassabilità delle aree in questione, che ha avuto origine dalla presenza di due disposizioni tra loro in contrasto, contenute nel comma 649 e 661 dell’articolo unico della legge 147/2013. La soluzione individuata con la circolare citata è stata quella della prevalenza del comma 649 rispetto al successivo comma 661, per effetto del quale il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, sulla base delle seguenti argomentazioni:

a.il comma 661 era già contenuto nell’originario Ddl di stabilità ed è rimasto tale, mentre la seconda parte del comma 649 è il frutto delle modifiche apportate nel corso dei lavori parlamentari. Di conseguenza, nell’evidenza del difetto di coordinamento esistente fra le due disposizioni, la seconda norma è stata resa conforme alla prima sopravvenuta;

b.vi è la necessità di conservare in capo agli enti locali la flessibilità necessaria a conciliare la sostenibilità finanziaria del ciclo integrato dei rifiuti con le politiche di incentivo e stimolo per le buone pratiche in tema di recupero.

La questione viene ora definitivamente risolta dal Legislatore rendendo pienamente operativo il comma 661 dell’articolo 1 della legge 147/2013.

Sanatoria delle cartelle esattoriali. L’articolo 2, comma 1, lettera d), del Dl 16/2014 proroga al 31 marzo 2014 il termine, fissato dalla legge 147/2013 al 28 febbraio 2014, per accedere alla sanatoria delle cartelle esattoriali. Si ricorda che ai fini della definizione agevolata non sono dovuti né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, né quelli di mora; restano dovuti gli importi iscritti a ruolo e le somme a titolo di remunerazione degli agenti della riscossione. La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse. Il pagamento dell’importo dovuto deve essere effettuato in un’unica soluzione e i contribuenti che pagano entro i termini previsti riceveranno, mediante posta ordinaria, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito. Si tratta, naturalmente, di una facoltà per il contribuente che lo libera da ogni peso; altresì Equitalia è discaricata per il carico residuo ed è liberata da ogni obbligo.

Rimborsi Imu. Il comma 4 del Dl 16/2014, infine, estende l’applicazione delle nuove procedure in tema di rimborsi Imu, di cui ai commi da 722 a 727 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, a tutti i tributi locali. È tuttavia previsto il rinvio a un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministero dell’Interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, per stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni in esame.

(Claudio Carbone, Il Sole 24 ORE – Guida Normativa, 17 marzo 2014)


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