TAR Lazio sez. II bis 24/6/2011 n. 3633
Documento senza titolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3633 del 2011, proposto da:
Consiglio Nazionale dei Chimici e Lorenzo Bastoni, rappresentati e difesi dall`Avv. Antonio Maria Leozappa, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via G. Antonelli, 15;
contro
Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t.; Comitato Nazionale dell`Albo Nazionale Gestori Ambientali, in persona del legale rappresentante p.t.;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., costituitisi in giudizio, rappresentato e difeso dall`Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di Consiglio Nazionale degli Ingegneri, non costituitosi in giudizio;
per l`annullamento previa sospensione dell`efficacia,
- della Deliberazione 15/12/2010 prot. n. 02/Cn/Albo del Comitato Nazionale dell`Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- della Deliberazione 19/01/2011 prot. n. 01/ALBO/CN del Comitato Nazionale dell`Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l`atto di costituzione in giudizio del Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Vista la domanda di sospensione dell`esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l`art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che sussiste il fumus boni juris, in relazione al carattere rigido e meramente numerico-quantitativo della limitazione all’assunzione di incarichi di responsabile tecnico introdotta con la normativa impugnata in questa sede;
b) che sussiste il periculum in mora;
c) che occorre quindi accogliere la domanda cautelare sospendendo gli effetti di detta limitazione, fermi restando gli approfondimenti riservati alla sede del merito, e fatto salvo il potere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente sulla questione
P.Q.M.
accoglie la domanda cautelare, con gli effetti di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l`udienza pubblica del 26 gennaio 2012.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall`Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l`intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore
L`ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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