P. Costantino (Approfondimento 9/5/2011)
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Una recente decisione della giustizia amministrativa di primo grado (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 113/2011) sottopone all’attenzione degli operatori giuridici e di quelli tecnici che agiscono nel settore ambientale un delicato ed interessante problema, il quale, con ogni probabilità, deve presentarsi spesso alle amministrazioni pubbliche che si occupano di pianificazione e gestione del territorio di propria appartenenza.
In particolar modo, il problema può porsi allorquando, nel corso delle attività collegate alle predette attività gestorie e pianificatorie, vengano a risultare in posizione contrapposta, da un lato, l’esigenza di tutelare le tipiche e peculiari produzioni agro-alimentari (vinicole, nel caso di specie), che caratterizzano ed arricchiscono il territorio in questione, e, dall’altro lato, l’esigenza di offrire a quello stesso territorio una corretta gestione dei rifiuti (attraverso la localizzazione e realizzazione di una discarica, sempre nel caso in esame).
Come si vedrà in seguito, la cura e l’attenzione verso la componente territoriale – che connota in maniera importante quelle amministrazioni, quali il comune, la provincia o la regione, che pertanto vengono anche definite “enti territoriali” – può rendere difficile il compito amministrativo degli enti pubblici, allorquando si tratti di far convivere in aree limitrofe (o comunque non troppo lontane) delle “realtà” totalmente differenti per non dire contrastanti, come uno stabilimento (l’impresa vinicola) di beni “di alta qualità” e un altro (la discarica) di beni “di bassa qualità” (beninteso: i rifiuti posso avere valore economico e quindi una loro importante qualità; ma di certo i rifiuti che vanno a discarica, quindi lasciati a deposito definitivo, sono quelli inutilizzabili altrimenti, e quindi privi, ricorrendo alle terminologie adoperate, di “alta qualità”).
In particolare, detto contrasto si evidenzia in particolar modo nel caso delle province, che sono istituzionalmente chiamate dalla legge (d.lgs. 267/2000, il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, c.d. TUEL) ad occuparsi sia della “difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell`ambiente” (art. 19, co. 1, lett. a), sia della “organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore” (art. 19, co. 1, lett. g), senza dimenticare, in ordine a tale ultimo aspetto, le specifiche attribuzioni delle normativa di settore: il riferimento è al D.Lgs. 152/2006, il t.u. ambiente, al cui art. 197 (Competenze delle Province) si assegnano a detti enti locali (tra l’altro, così disponendo proprio ed espressamente in attuazione dell’art. 19 TUEL cit.) “in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale”, tra le quali rientra (lett. d, co. 1, art. 197 cit.) l’individuazione tanto “delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti” quanto “delle zone non idonee” alla predetta localizzazione.
Nel caso in commento, una società di capitali, controllata dalla provincia di riferimento, era stata costituita per svolgere tutte le attività inerenti il ciclo di gestione dei rifiuti urbani e speciali.
Questa aveva presentato alla regione un’istanza per ottenere l’ampliamento di un proprio sito di smaltimento, ma tale richiesta era stata respinta dall’amministrazione regionale perché la soluzione tecnica proposta era ritenuta non adeguata alle esigenze di sicurezza e potenzialmente rischiosa per la salubrità dell’ambiente e delle acque, dal momento che si sarebbe andata parzialmente a sovrapporre ad una discarica esistente.
Fatte le opportune correzioni progettuali – sostituendo cioè la citata sovrapposizione con una mera aderenza – l’istanza veniva riproposta, e corredata altresì di una richiesta di deroga dalla normativa regionale sulle distanze dai centri abitati e da “una zona di vigneti pregiati di estensione superiore ad un ettaro”. Ma anche questa seconda domanda non ha trovato accoglimento, venendo anzi “archiviata” con provvedimento motivato sul fatto che la richiesta deroga dovesse trovare fondamento in una espressa previsione del Piano Provinciale dei Rifiuti (PPR).
Come osservato dagli stessi giudici, “in buona sostanza, il ricorso, assai complesso (esso ha riguardato anche le procedure di VIA e di AIA e le norme sul procedimento amministrativo ex L. 241/90(, si risolve alla fine in una sola questione; e cioè come vada interpretato l’art. 7, commi 2 e 2-bis, della L.r. 13/98, in tema di divieti di localizzazione delle discariche e di possibili deroghe”, anche perché, si legge nella sentenza, “diversi soggetti pubblici e privati rilevavano le difficoltà di interpretazione cui dava adito l’art. 7 della L.r. 13/98”.
Per completezza espositiva, la legge regionale in argomento contiene le “disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate”.
Inutile dire che tutti i principi normativi e giurisprudenziali richiamati ed esaminati in questa sede sono applicabili a tutti i casi considerabili simili e a tutte le Regioni (anche perché, sebbene il Friuli-Venezia Giulia sia una regione “a statuto speciale”, i temi affrontati in questa sede non riguardano specificamente questa sua particolare caratteristica).
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